Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20748 del 10/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20748 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D’ALOISIO ELIO nato il 16/05/1965 a LISCIA

avverso la sentenza del 16/06/2014 del TRIBUNALE di VASTO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
lette/sentite le conclusioni del PG LU
Udito il difenso

CUOMO

Data Udienza: 10/11/2017

Ritenuto che D’Aloisio Elio è stato condannato, con sentenza del Tribunale di
Vasto del 16 giugno 2014, alla pena di euro 5.600 di ammenda, in relazione ai
Q.,31: ■ .kL

reati contestati, posti in essere nella qualità ) (dell’omonima ditta esercente
edilizia, relativi a violazioni del D.Igs n. 81 del 2008, fatti accertati in Vasto il 16
aprile 2010;
che contro tale decisione, in data 3 marzo 2017, è stato proposto appello, qui
trasmesso, a seguito di qualificazione come ricorso per Cassazione con nota del
Pres. Sezione della Corte di appello di L’Aquila, dal difensore di fiducia Avv. Anna

erronea lettura delle emergenze istruttorie ed altro;

Considerato che il gravame è stato avanzato da difensore non abilitatt9( al
patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, in quanto non iscritta nel prescritto
all’Albo speciale ex art. 613 c.p.p. al momento della presentazione
dell’impugnazione, risultando la stessa iscritta a far data dal 28 aprile 2017;
che la sottoscrizione dei motivi d’impugnazione da parte di difensore non iscritto
nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 c.p.p., l’inammissibilità del
ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo
l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte

(ex multis, sez. 3, 13

novembre 2013, n. 48492, Rv. 258000);
considerato che ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente
assorbente rispetto ai motivi di ricorso, dichiarabile “de plano”, ai sensi delle
modifiche apportate con legge n. 103 del 2017 e che, alla presente declaratoria,
segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro
dtte”-rtfti ‘lliC2A-12404V-ee
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri rrente,
spese processuali e della somma di euro
ammende.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2017.

frOVIilligh.

agamento delle

in favore della Cassa delle

Roselli del foro di Vasto, con il quale si chiede l’annullamento della sentenza per

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