Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20746 del 21/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20746 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DAMA ROBERTO N. IL 19/04/1976
avverso la sentenza n. 873/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
20/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
Data Udienza: 21/04/2015
RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, con conferma di quella di primo grado, Dama
Roberto fu ritenuto responsabile del reato di lesioni aggravate dall’uso di
un’arma da punta e taglio;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, avv. Salvatore Silvestro, con atto affidato a tre motivi;
– che il primo motivo attiene a vizio di motivazione e violazione dell’articolo 89
perito, il quale ha concluso definendo l’imputato un soggetto con personalità
“border line”, disturbo che può rientrare nel concetto di infermità rilevante ex
articolo 88 del 89 cod. pen. laddove si dimostri un nesso eziologico rispetto al
reato;
– che il secondo motivo attiene a vizio di motivazione e violazione dell’articolo
62, n. 2, cod. pen., integrata dalla precedente condotta imprudente alla guida
della persona offesa, che aveva causato un diverbio violento con l’imputato;
– che il terzo motivo attiene a vizio di motivazione in relazione al trattamento
sanzionatorio, superiore al minimo edittale ed in riferimento all’aumento di pena
per la recidiva;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché:
– il primo motivo è manifestamente infondato, poiché la decisione richiama la
valutazione del perito nominato dal giudice di primo grado, secondo la quale la
personalità “border line” dell’imputato è del tutto compatibile con la sua piena
capacità di intendere e volere al momento del fatto, valutazione non contestata
in modo specifico dal Dama;
– che il secondo motivo è generico, poiché non si confronta con la motivazione
della decisione che esclude l’attenuante della provocazione, sia perché la
condotta di guida disattenta mantenuta nell’occasione dalla persona offesa non si
rileva dal contesto delle testimonianze raccolte, sia perché vi sarebbe un
evidente sproporzione rispetto all’aggressione posta in essere dagli imputati, che
hanno posto in essere una violenta aggressione adducendo quale mero pretesto
la precedente condotta della vittima;
– che infine il terzo motivo è manifestamente infondato, poiché il trattamento
sanzionatorio è specificato nella sentenza di primo grado (pena base 9 mesi di
reclusione per il reato di lesioni; aumentata per l’aggravante ex art. 585 cod.
2
cod. pen., poiché la Corte territoriale avrebbe travisato le determinazioni del
pen. ad un anno; aumentata di 4 mesi per la recidiva e di 1 mese per il reato
sub b) e la Corte di appello, nel confermarla in relazione al capo a), si è limitata
a sottrarre il mese di aumento per il capo b);
– che il Tribunale ha fornito motivazione anche rispetto alla recidiva, confermata
dal giudice d’appello;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
P, Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2015
Il consigliere estensore
nte
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;