Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20744 del 10/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20744 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
ktte/sentite le conclusioni del PG LUIGI CUOMO
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
1″to il difensore

.

Data Udienza: 10/11/2017

RITENUTO IN FATTO
1. A mezzo del proprio difensore di fiducia, Stafa Erjon, indagato del delitto di cui
agli artt. 110 c.p. e 73 comma 1 D.P.R. n. 309 del 1990, per avere illecitamente
detenuto 1 kg circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina, divisa in diversi
involucri ed occultata nel garage di pertinenza della sua abitazione e in parte in
una cantina presa in locazione, ha proposto ricorso per cassazione ex art. 311
c.p.p. avverso l’ordinanza del 26 luglio 2017 emessa dal Tribunale del Riesame di
Genova, con la quale veniva rigettato l’appello ex art. 310 c.p.p. proposto

Savona, che aveva rigettato l’istanza di sostituzione della misura cautelare in
atto della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, chiedendone
l’annullamento per i seguenti motivi: Violazione di legge processuale ex art. 606
comma 1 lett. c) c.p.p. per violazione dell’art. 309 comma 9 ultima parte con
riferimento all’art. 274 lett. c) c.p.p. nonché violazione dell’art. 606 lett. e) c.p.p.
per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
2. In particolare il giudice del Riesame avrebbe erroneamente desunto il pericolo
di reiterazione di reati della stessa specie di quello per il quale si procede dalla
sola natura del fatto commesso e dalle modalità di svolgimento, senza valutare
tutta una serie di altre circostanze che avrebbero portato ad una decisione in
senso diametralmente opposto, come, ad esempio, l’allegazione all’istanza ex
art. 444 c.p.p. di una dichiarazione scritta di ammissione del fatto, descritto nella
sua concretezza, ovvero lo stato di incensuratezza dello stesso. Infine,
l’ordinanza impugnata sarebbe carente dellymotivazione in ordine all’attualità e
concretezza del pericolo di reiterazione della condotta illecita, nonché
all’adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso che, in materia cautelare, questa Corte di legittimità non ha il
potere di rivalutare gli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi
compreso lo spessore degli indizi, né può riconsiderare le caratteristiche
soggettive degli indagati, incluso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle
misure ritenute proporzionali ed adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti
nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta
l’applicazione delle misura cautelare o che ha valutato l’impugnazione cautelare:
infatti “il controllo di legittimità è perciò circoscritto all’esclusivo esame dell’atto
impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti,
uno di carattere positivo e l’altro di carattere negativo, il cui possesso rende
l’atto insindacabile: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che
lo hanno determinato; 2) l’assenza nel testo dell’esposizione di illogicità evidenti,
ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del

avverso l’ordinanza del 20 giugno 2017 emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di

provvedimento” (cfr. Sez. 6, n. 3529 dell’1/2/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez.
4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104; Sez. 3, n.40873 del
21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. F, n. 47748 dell’ 11/8/2014, Contarini,
Rv. 261400).
2. Tanto premesso, va osservato che il ricorrente censura l’ordinanza impugnata
in quanto essa non motiverebbe adeguatamente sui requisiti dell’attualità e della
concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, oltre che su quelli necessari
per l’applicazione della custodia cautelare in carcere, anziché degli arresti

comunicazione con l’esterno.
3.

Secondo quanto affermato da questa Corte riguardo i presupposti per

l’esigenza cautelare ex art 274, lett c) c.p.p., nel testo vigente, il pericolo
concreto e attuale di reiterazione del reato richiede al giudice una valutazione
prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, valutazione da effettuarsi non
solo in ordine alla concretezza del pericolo, ossia al suo fondarsi su elementi reali
e non ipotetici, ma altresì sull’attualità dello stesso, nel senso che la personalità
dell’indagato o imputato e le sue concrete condizioni di vita devono indurre a
ritenere probabile una ricaduta nel delitto “prossima” – anche se non
specificamente individuata né tanto meno imminente – all’epoca in cui la misura
viene applicata. (Sez. 2, n. 11511/17 del 14/12/2016, Verga, Rv. 269684; Sez.
2, n. 47619, del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508; Sez. 2, n. 53645 del
08/09/2016, Luca’, Rv. 268977; Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini e altri,
Rv. 268366; Sez. 6, n. 24779 del 10/05/2016, Rando, Rv. 267830).
4. In linea con tali principi il Tribunale di Genova, con argomentazioni logiche e
non contraddittorie, e, pertanto, incensurabili in questa sede –

considerato

anche che il ricorrente non sì confronta con esse con la necessaria specificità ha compiutamente motivato sul pericolo, attuale e concreto, di reiterazione di
analoghe condotte delittuose, desumendolo innanzitutto dal giudizio sulla natura
del fatto commesso e sulle modalità di svolgimento dello stesso, in riferimento,
soprattutto, all’ingente quantità di sostanza stupefacente sequestrata, come
lamentato dal ricorrente, ed anche considerando l’evidente non occasionalità
della condotta illecita tenuta dall’imputato, detentore di due immobili destinati
all’occultamento della droga, nonché lo stato di inoccupazione lavorativa dello
Stafa. Questi elementi, uniti altresì al mantenimento dei contatti, mai interrotti,
con i fornitori e gli acquirenti, hanno portato il collegio del riesame a considerare
la custodia in carcere l’unica misura cautelare adeguata per un efficace controllo
sul comportamento dell’indagato e un effettivo rimedio al pericolo di reiterazione.

domiciliari, anche alla luce della possibilità di imporre specifici limiti di

Anche riguardo alla lamentata non valutazione di circostanze ulteriori che
avrebbero potuto portare ad una decisione diametralmente opposta a quella
adottata, va osservato come questi elementi sono stati oggetto di apposita
valutazione da parte del Tribunale per il Riesame, che si è espresso nel senso
della non significatività degli stessi ai fini della valutazione delle esigenze
cautelari, ritenendo maggiormente rilevanti gli altri elementi di cui disponeva. In
riferimento a tale censura va rilevato che la stessa si traduce nella proposta di
una mera rilettura valutativa degli elementi concreti posti a base delle ritenute

5. Questa Corte deve pertanto concludere per la declaratoria di inammissibilità
del ricorso con conseguente condanna del ricorrente, a norma dell’art. 616
c.p.p., al pagamento delle spese del presente giudizio e della somma di euro
duemila in favore della Cassa delle ammende.
Copia del presente provvedimento deve inoltre essere trasmessa al Direttore
dell’Istituto penitenziario competente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro duemila in favore della Cassa
delle ammende.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al
Direttore dell’Istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94 Disp. Att.
c.p.p.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2017

c9nsigliere estensore____ ,

Il Presidente

esigenze cautelari, non ammissibile nella presente sede di legittimità.

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