Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20743 del 10/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20743 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: RENOLDI CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
HARZALLA Younes, nato in Marocco il 24/08/1981,
avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna del 31/07/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.
Luigi Cuomo, che ha concluso sollecitando la declaratoria di inammissibilità del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 12/07/2017, il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Bologna aveva rigettato la richiesta di revoca
della misura cautelare della custodia in carcere ovvero di sostituzione con quella
degli arresti domiciliari, applicata nei confronti di Younes HARZALLA per il reato
di cui all’art. 73 di cui al D.P.R. n. 309/1990. Detto provvedimento era stato,
quindi, impugnato davanti al Tribunale del riesame di Bologna, che con
ordinanza del 31/07/2017 aveva respinto il relativo gravame.
2. Avverso la predetta ordinanza, lo stesso Harzalla ha proposto ricorso per
cassazione l’i96ato a mezzo del difensore fiduciario, avv. Alessandro Cristofori,
deducendo con un unico motivo di doglianza, di seguito enunciato nei limiti
strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
l’inosservanza o erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena

di

nullità nonché il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod.

Data Udienza: 10/11/2017

proc. pen. in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e, in particolare,
al pericolo di reiterazione dei reati. Il provvedimento impugnato avrebbe
illegittimamente fondato il diniego degli arresti domiciliari sull’assenza di attività
lavorativa in capo a Harzalla, atteso che, allo stato, sia la madre che il fratello
del ricorrente sarebbero nelle condizioni di provvedere ai suoi bisogni primari, in
quanto regolarmente occupati. Né sarebbe significativa la circostanza che il reato
per cui si procede fosse stato commesso, peraltro occasionalmente, nella stessa
abitazione in cui Harzalla ha chiesto la concessione degli arresti domiciliari,
atteso che mentre, all’epoca, i familiari erano assenti dalla dimora, oggi vi

congiunto. In ultimo, si opina che la conclamata rescissione del vincolo di
solidarietà criminale con i complici renderebbe l’applicazione della misura
richiesta non pericolosa in rapporto al rischio di reiterazione dei reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Preliminarmente occorre ricordare che l’art. 274, comma 1, lett. c), cod.
proc. pen., come modificato d all’art. 2 della legge 16 aprile 2015, n. 47, ora
stabilisce che il pericolo di reiterazione di condotte delittuose deve essere non
soltanto “concreto” ma anche “attuale”; e che tale condizione non può essere
fondata esclusivamente sulla astratta gravità del titolo di reato per il quale si
procede (pur potendo aversi, tuttora, riguardo alla condotta concretamente
tenuta, in rapporto alle circostanze fattuali che la connotano: così Sez. 1, n.
45659 del 13/11/2015, dep. 17/11/2015, Restuccia, Rv. 265168).
Quanto al requisito della “attualità”, secondo un primo orientamento,
l’introduzione di tale specificazione costituirebbe la mera esplicitazione di un
presupposto implicitamente contemplato da quello della concretezza del pericolo,
dovendo l’attualità essere intesa come semplice prognosi di commissione di
delitti analoghi, fondata su elementi concreti – e non congetturali – rivelatori di
una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento
della adozione della misura (Sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016, dep. 9/03/2016,
C., Rv. 266421; Sez. 6, n. 24476 del 4/05/2016, dep. 13/06/2016, Tramannoni,
Rv. 266999; Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 11/02/2016, Calandrino, Rv.
265985, secondo cui il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del
reato, in aggiunta a quello della concretezza, si configura come una mera endiadi
e rappresenta un richiamo simbolico all’osservanza di una nozione già presente
nel sistema normativo preesistente alla novella, poiché insita in quella di
concretezza; Sez. 6, n. 44605 del 1/10/2015, dep. 4/11/2015, P.M. in proc. De
Lucia e altri, Rv. 265350; Sez. 3, n. 12816 del 2/02/2016, dep. 30/03/2016,
Trimboli, Rv. 266515).

abiterebbero e potrebbero in questo modo esercitare un opportuno controllo sul

Secondo altra opinione, invece, la previsione del requisito della “attualità”
sottintenderebbe non soltanto l’alta probabilità che l’indagato torni a delinquere
qualora se ne presenti l’occasione, ma anche che sia certo o quantomeno
altamente probabile l’effettivo presentarsi dell’occasione favorevole a una
ricaduta in delitti della stessa specie (Sez. 6, n. 21350 del 11/05/2016, dep.
23/05/2016, Ionadi, Rv. 266958; Sez. 6, n. 24477 del 4/05/2016, dep.
13/06/2016, Sanzogni, Rv. 267091; Sez. 6, n. 19006 del 19/04/2016, dep.
6/05/2016, Cumbo, Rv. 266568; Sez. 3, n. 11372 del 10/11/2015, dep.

27/10/2015, K. e altro, Rv. 265653; Sez. 3, n. 50454 del 10/11/2015, dep.
23/12/2015, Altea, Rv. 265695; Sez. 6, n. 1406 del 2/12/2015, dep.
15/01/2016, P.M. in proc. Rubini, Rv. 265916; Sez. 3, n. 37087 del 19/05/2015,
dep. 15/09/2015, Marino, Rv. 264688).
Nondimeno, come è stato condivisibilmente osservato, se per un verso è
difficile negare che la modifica introdotta dalla novella del 2015 non rappresenti,
effettivamente, un novum,

quantomeno nel senso di avere chiarito che il

requisito della “attualità” postula la previsione in termini almeno di alta
probabilità che all’imputato si presenti effettivamente un’occasione per
commettere ulteriori delitti della stessa specie, per altro verso proprio attraverso
l’operazione ermeneutica volta ad attribuire uno specifico significato a tale
prognosi è possibile, in particolare, attribuire rilevanza alle peculiarità della
situazione concreta e, in particolare, alla eventuale permanenza della situazione
di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto
per il quale si procede. Fermo restando che quando la valutazione della
situazione di fatto indicata sia preclusa in ragione delle peculiarità del caso di
specie, il giudizio sulla sussistenza dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deve fondarsi su elementi concreti – e non
congetturali – rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di
reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, e idonei a dar
conto della continuità del periculum libertatís nella sua dimensione temporale, da
apprezzarsi sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la
potenzialità criminale dell’indagato ovvero della presenza di elementi indicativi
dell’effettività di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione (in questi termini
Sez. 5, n. 12618 del 18/01/2017, dep. 15/03/2017, Cavaliere e altri, Rv.
269533).
3. Tanto premesso, giova sottolineare come, nel caso che occupa, il tribunale
del riesame abbia richiamato, in maniera estremamente puntuale, i profili fattuali
del giudizio di concretezza ed attualità del pericolo, peraltro già adeguatamente
articolato nell’ordinanza genetica, giungendo a delineare, in maniera niente

3

17/03/2016, Lori e altri, Rv. 266481; Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, dep.

affatto illogica, i punti essenziali del ragionamento predittivo, agganciandoli
convincentemente a consolidate massime tratte dall’esperienza giudiziaria.
Sotto un primo profilo, è stato richiamato il ruolo non marginale rivestito da
Harzalla nella concreta vicenda per cui si procede, avendo egli garantito un
supporto logistico essenziale nella gestione dell’affare criminale; un profilo,
quello posto in luce, assolutamente significativo sul piano prognostico,
denotando una non modesta capacità operativa dell’indagato. Coerentemente
con questo dato personologico, è stato poi valorizzato il dato relativo alla
possibilità che la misura domiciliare consenta di ristabilire contatti con soggetti

spaccio, avuto riguardo alla inevitabil4(rapsodicità dei controlli da parte degli
organi preposti. Un aspetto, questo, tanto più significativo ove si consideri che la
condotta ascritta al ricorrente consisteva proprio nella custodia dello
stupefacente all’interno dell’abitazione a lui in uso, ovvero in un luogo “protetto”,
capace di favorire, in soggetti privi di autocontrollo, il nuovo manifestarsi di
condotte illecite. Ciò anche in ragione della non risolta condizione di
tossicodipendenza, che lo stesso indagato ha indicato, in sede di interrogatorio,
come un fattore determinante sul piano della criminogenesi, atteso il bisogno di
denaro per procurarsi lo stupefacente. In maniera del tutto logica, poi, il
tribunale del riesame ha “agganciato” tale condizione alla mancanza di un’attività
lavorativa stabile, ovvero di una fonte di reddito lecita; condizione destinata a
riprodurre, con alto grado di probabilità, la reiterazione delle condotte di spaccio
da cui ha tratto origine la presente vicenda. E a riprova della irrilevanza, sul
piano prognostico, della presenza in casa di alcuni familiari nel passato assenti, i
giudici felsinei hanno sottolineato, ancora una volta in maniera logicamente
congrua, come la presenza di persone riconducibili alla sfera delle sue relazioni
sociali ed affettive non gli abbia in precedenza impedito di porre in essere le
condotte di spaccio, agite alla presenza della donna con cui aveva un rapporto
sentimentale.
4. A fronte di un giudizio, da parte del tribunale del riesame (e, ancor prima,
del giudice della cautela), che ha spiegato in maniera puntuale e articolata le
ragioni per le quali debba stimarsi elevato il rischio di una ripresa delle condotte
criminose in caso di applicazione della misura domiciliare, il ricorso ha tentato di
disarticolare la prognosi di recidivanza soffermandosi sui singoli elementi
predittivi e cercando di negare, assertivamente, la loro riferibilità alle massime di
esperienza enucleate dal provvedimento impugnato; una operazione, questa, che
finisce per sollecitare il giudice di legittimità verso un nuovo giudizio fattuale e
non più verso un controllo della tenuta logica del ragionamento giustificativo
svolto dal giudice di merito. Operazione pacificamente debordante dai precisi
confini che definiscono il sindacato di questa Corte nella materia cautelare.
4

gravitanti nell’orbita di affari criminali, ovviamente nello specifico settore dello

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere,
pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono
elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,

PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 (duemila) in favore
della Cassa delle Ammende.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa
al Direttore dell’Istituto penitenziario competente a norma dell’art. 94, comma Iter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 10/11/2017

Il Consigl re ste sore

Il Presidente

in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 2.000,00 euro.

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