Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20742 del 21/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20742 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CICHELLA ANDREA N. IL 04/08/1987
avverso la sentenza n. 1934/2009 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 02/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/04/2015

Cichella Andrea ricorre avverso la sentenza 2.10.13 della Corte di appello di L’Aquila con la quale,
in parziale riforma di quella in data 1.7.09 del Tribunale di Teramo-sezione di Atri, è stato concesso
al Cichella — condannato, per il reato di tentato furto aggravato, concesse attenuanti generiche
equivalenti, alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 4 di reclusione ed € 200,00 di multa —
anche il beneficio della non menzione della condanna.

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per avere i giudici ritenuto che l’imputato stesse ‘armeggiando’ intorno
alla vettura oggetto del tentato furto e che si fosse dato alla fuga all’arrivo dei carabinieri, mentre
dalla comunicazione della notizia di reato emergeva solo che i militi avevano notato un individuo
allontanarsi dalla Opel Astra parcheggiata, dopo che era stato infranto un finestrino della stessa.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché con esso la difesa
intende sottoporre al giudice di legittimità aspetti attinenti al merito, che risultano preclusi in questa
sede, sia perché manifestamente infondato, dal momento che i giudici di merito, con motivazione
del tutto congrua ed immune da vizi di illogicità, hanno evidenziato come la responsabilità
dell’odierno ricorrente per il tentativo di furto del navigatore satellitare custodito all’interno della
vettura di proprietà di D’Agostino Andrea, derivi dall’essere stato sorpreso, in ora notturna, dinanzi
ad una vettura che presentava il finestrino infranto e dalla quale era stato rimosso dal suo
alloggiamento il navigatore satellitare, per poi allontanarsi frettolosamente — alla vista dei
carabinieri – a bordo di altra vettura che lo attendeva a pochi metri di distanza.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 21 aprile 2015

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