Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20742 del 10/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20742 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Picinelli Massimiliano

avverso l’ordinanza del 12/7/2017 del Tribunale di Forlì;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo dichiarare
inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12/7/2017, il Tribunale del riesame di Forlì rigettava il
ricorso proposto da Massimiliano Picinelli, Diego Picinelli, Irina Ciochina e
Concetta Marasà e, per l’effetto, confermava il decreto di sequestro preventivo finalizzato a confisca per equivalente – emesso il 5/6/2017 dal Giudice per le
indagini preliminari del locale Tribunale; a Massimiliano Picinelli erano contestati
i delitti di cui agli artt. 2 e 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, commessi – nell’abito
di una frode carosello – quale legale rappresentante della “Egogroup s.r.l.”.

Data Udienza: 10/11/2017

2. Propone ricorso per cassazione lo stesso, a mezzo del proprio difensore,
deducendo i seguenti motivi:
– violazione di legge. L’ordinanza non conterrebbe alcun elemento in punto
di conoscenza o conoscibilità, in capo al ricorrente, dell’asserita falsità delle
fatture di cui al capo 1) (art. 2 citato), sì da ravvisarsi una palese carenza
motivazionale; dalla stessa documentazione prodotta dal pubblico ministero,
inoltre, emergerebbe che, con riguardo alla medesima condotta, non potrebbe
esser mosso alcuna addebito al Picinelli, risultando altri i soggetti eventualmente

capo 2) (art. 5 in rubrica), in termini sia oggettivi che soggettivi;
– erronea applicazione della legge penale quanto alla possibilità di sottoporre
a sequestro beni intestati a terzi. Con riguardo alla vettura sottoposta a vincolo formalmente intestata a Irina Conchina, compagna convivente del ricorrente l’ordinanza si sarebbe limitata ad affermare che la donna non avrebbe avuto le
disponibilità per acquistarla, sì da riferirla di fatto a quest’ultimo; orbene, tale
conclusione risulterebbe errata ed insufficiente, atteso che – per costante
giurisprudenza di questa Corte – occorrerebbe diversamente dimostrare
l’effettiva disponibilità del bene in capo all’indagato destinatario della misura, con
riguardo alla quale, tuttavia, difetterebbe ogni motivazione. E fermo restando,
peraltro, che gli elementi indiziari evidenziati dal Collegio quanto al primo profilo
risulterebbero, comunque, privi ii univoco significato. Analogamente, poi, quanto
alla motocicletta (intestata al figlio del Picinelli) ed agli immobili di proprietà della
“La Cassina s.r.l.”, tutti sequestrati, con riguardo ai quali l’ordinanza avrebbe
evidenziato argomenti palesemente irrilevanti, senza peraltro valutare le
considerazioni dedotte dalla difesa.
Se ne chiede, pertanto, l’annullamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.

Osserva preliminarmente questa Corte che, con atto sottoscritto il

12/10/2017, il ricorrente ha rinunciato al presente gravame.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità, in uno con la condanna alle
spese del procedimento ed al versamento della somma, in favore della Cassa
delle ammende, equitativamente fissata in euro 500,00.

2

X-

responsabili. Analoghe considerazioni, poi, varrebbero anche con riguardo al

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2017

Il Presidente

»ggpsigliere estensore

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