Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20740 del 21/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20740 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CEROLI DONATO N. IL 04/06/1961
avverso la sentenza n. 2558/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 23/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 21/04/2015

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, confermativa di quella di primo grado in punto
di responsabilità, con il riconoscimento delle attenuanti generiche, Ceroli Donato
era condannato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo vizio di
motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, sotto il profilo della sua
qualifica quale amministratore della società fallita, nonché erronea applicazione
della legge penale e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio,

dell’attenuante di cui all’articolo 219, comma tre, della legge fallimentare;

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile poiché in ordine al primo motivo la
censura è assolutamente generica, a fronte di una motivazione logica e priva di
contraddizioni nella quale si chiarisce che l’imputato era stato amministratore di
fatto, poiché non poteva che rivestire cariche sociali perché già fallito, come
dichiarato dal primo amministratore, nonché nipote del prevenuto, Pellicciotta
Dario;
– che quanto al secondo motivo la decisione chiarisce che il fatto che alcuni degli
automezzi distratti fosse “fuori quotazione” non esclude che comunque avessero
un valore commerciale e che comunque sei di quegli automezzi avevano un
valore complessivo di circa € 30.000, sicché sotto questo profilo non poteva
essere riconosciuta l’attenuante, la quale peraltro non risulta richiesta con i
motivi di appello dalla non contestata ricostruzione operata in punto di fatto dalla
sentenza impugnata;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2015
Il consigliere estensore

eccessivo e sproporzionato, ricorrendo i presupposti per il riconoscimento

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA