Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20740 del 10/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20740 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CERRONI CLAUDIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Santoro Nicolina, nata a Napoli il 28/02/1971

avverso l’ordinanza del 25/07/2017 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi
Cuomo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
udito per il ricorrente l’avvocato Francesco Della Corte, che ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25 luglio 2017 il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha confermato il
decreto di sequestro preventivo per equivalente fino alla concorrenza di euro
734.623,96, emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo
Tribunale nei confronti di Nicolina Santoro, indagata per il reato di cui all’art. 5
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per avere omesso, quale legale rappresentante della

Data Udienza: 10/11/2017

s.r.l. Il Buongustaio, la presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed Iva
relativamente agli anni 2014 e 2015, con conseguente evasione d’imposta.
2. Avverso il provvedimento è stato proposto, tramite il difensore, ricorso
per cassazione con un motivo di impugnazione.
2.1. In particolare, la ricorrente ha lamentato l’erroneità del calcolo siccome
operato dalla Guardia di Finanza in relazione all’entità dei pasti somministrati.
Veniva quindi meno il fumus, laddove invece il requisito del periculum avrebbe
dovuto essere oggetto di idonea motivazione. In specie pertanto sussisteva

3. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. La Corte osservai in primo luogo che non è oggetto di contestazione la
qualificazione giuridica dei fatti ascritti all’odierna ricorrente, a fronte dell’irrisorio
reddito apparentemente dichiarato negli anni d’imposta 2014 (due euro) e 2015
(un euro). Tra l’altro, in virtù del principio devolutivo applicabile ad ogni mezzo
d’impugnazione e non derogato dall’art. 325 cod. proc. pen., non compete in
ogni caso alla Corte di Cassazione il potere d’ufficio di riqualificare
giuridicamente il fatto (Sez. 3, n. 37282 del 12/06/2008, Naso, Rv. 241067).
4.2. In relazione ai profili di censura, è stato già ricordato dal provvedimento
impugnato che il Tribunale del riesame è privo di poteri istruttori in relazione ai
fatti relativi all’imputazione, incompatibili con la speditezza del procedimento
incidentale de libertate, dovendo limitarsi, ai fini della decisione, alla valutazione
delle risultanze processuali già acquisite o degli elementi eventualmente prodotti
dalle parti nel corso dell’udienza (Sez. 1, n. 23869 del 22/04/2016, Perricciolo,
Rv. 267993).
Allo stesso tempo, è stato parimenti sostenuto che il Tribunale, in sede di
riesame di un provvedimento cautelare emesso per un reato tributario, non è
tenuto ad accertare l’imponibile e l’imposta evasa contestata al contribuente, in
quanto l’accertamento incidentale, proprio del giudizio di riesame, non prevede
l’esercizio di poteri istruttori da parte del giudice della cautela (in tema di
sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, è stato così
precisato che il concreto accertamento della sussistenza del reato oggetto
dell’imputazione provvisoria deve avvenire nel giudizio di merito)(Sez. 3, n.
43695 del 10/11/2011, Bacio Terracina Coscia, Rv. 251329).
4.3. Ciò posto, quanto al fumus vero è che il giudice del riesame non può
avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto,
in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva

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violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen..

situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur
sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria, e
plausibile un giudizio prognostico negativo per l’indagato, pur senza sindacare la
fondatezza dell’accusa (ex plurimis, Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento,
Rv. 261677). In proposito, il provvedimento impugnato ha peraltro
correttamente applicato la giurisprudenza complessivamente richiamata,
osservando, con motivazione certamente non apparente, che stante l’ambito di
cognizione non poteva certamente revocarsi in dubbio in tale sede l’esito degli

valutativi si presentavano senz’altro opinabili.
Per quanto invece concerne il preteso periculum, non vi può essere invece
questione al riguardo, atteso che detto requisito è stabilito solamente per le
ipotesi di sequestro cd. impeditivo di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
(cfr. ad es. Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Aumenta, Rv. 263408), stante
l’esigenza di inibire l’utilizzazione di un bene intrinsecamente e oggettivamente
“pericoloso”, in vista della sua definitiva acquisizione da parte dello Stato (così,
Sez. 3, n. 28077 del 09/02/2017, Marcantonini e altro, Rv. 270333).
5. La manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione non può che
condurre all’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 10/11/2017

Il Consigliere estensore
/Claudio

Cerroni
/

Il Presidente
Aldffl2/allo

/

accertamenti tributari, tra l’altro a fronte di una perizia di parte i cui criteri

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