Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20739 del 10/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20739 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CERRONI CLAUDIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Sgrò Pietro, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 24/04/1939

avverso l’ordinanza del 13/07/2017 del Tribunale di Vibo Valentia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi
Cuomo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
udito per il ricorrente l’avv. Vincenzo Attisani, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13 luglio 2017 il Tribunale di Vibo Valentia, quale
Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha confermato il decreto di
convalida di sequestro probatorio emesso il 9 giugno 2017 dal Pubblico Ministero
presso il medesimo Tribunale, avente ad oggetto una recinzione sita in località
Montemarello di Maierato nella disponibilità di Pietro Sgrò, indagato per i reati di

Data Udienza: 10/11/2017

cui agli artt. 81 capoverso, 44, lett. b), 94 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e
181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Avverso il provvedimento è stato proposto, tramite il difensore, ricorso
per cassazione con tre motivi di impugnazione.
2.1. In particolare, col primo motivo il ricorrente ha allegato violazione di
legge per inosservanza degli artt. 149 d.lgs. 42 del 2004, 22, 37 e 10 del d.P.R.
380 del 2001. In proposito infatti il provvedimento impugnato, secondo il
ricorrente, avrebbe erroneamente interpretato la legge urbanistica assumendo

delle Serre e della segnalazione certificata d’inizio attività, siccome inoltrata al
Comune di Maierato. In contrario, il provvedimento avrebbe ritenuto la necessità
di conseguire tanto il permesso a costruire, quanto l’autorizzazione paesaggistica
ed il nulla osta del Parco.
A tal riguardo, la funzione autorizzatoria doveva intendersi esercitata, per
delega della Regione in virtù della legge regionale calabrese n. 10 del 2003,
dall’Ente Parco Regionale delle Serre, trattandosi tra l’altro di intervento che non
incideva permanentemente sullo stato dei luoghi e che non richiedeva neppure il
permesso di costruire a norma dell’art. 10 d.P.R. 380 del 2001. Mentre, quanto
al resto, era invece appunto sufficiente il regime semplificato di cui all’art. 22
d.P.R. 380 cit..
2.2. Col secondo motivo è stata dedotta violazione della norma di cui all’art.
253, comma 1, cod. proc. pen., dal momento che era stata modificata l’esigenza
probatoria individuata dal Pubblico Ministero, laddove era stata esclusa la
permanenza della modificazione territoriale.
2.3. Col terzo motivo è stata allegata carenza di motivazione quanto alla
lamentata violazione del principio di proporzionalità tra misura cautelare e
finalità probatorie perseguite. Al riguardo, il provvedimento impugnato non
aveva risposto quanto alla dedotta sufficienza probatoria dei rilievi fotografici,
laddove doveva essere valutato l’equilibrio tra i motivi di interesse generale e il
sacrificio del diritto del singolo, in considerazione i in specie,dei pericoli recati ai
fondi privati in ragione del proliferare dei cinghiali, e quindi dei danni ivi
correlati.
3. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità dei ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato.
4.1. In via del tutto preliminare (i motivi di ricorso possono essere esaminati
congiuntamente stanti le loro reciproche interferenze) va ricordato che in sede di
riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l’astratta

2

l’insufficienza del nulla osta rilasciato dal dirigente del Parco naturale regionale

configurabilità del reato ipotizzato, valutando il

fumus commissi delicti in

relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di
un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell’accusa, bensì con esclusivo
riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a
rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o
ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene
all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria
(Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella e altri, Rv. 267007; Sez. 3, n.

Ciò posto, va altresì ricordato che il decreto di sequestro probatorio di cose
costituenti corpo di reato deve essere necessariamente sorretto, a pena di
nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita
per l’accertamento dei fatti, allo scopo di garantire, in conformità agli artt. 42
Cost. e 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, che la misura sia soggetta ad un permanente controllo di legalità,
anche sotto il profilo procedimentale, e di concreta idoneità in ordine all’an ed
alla durata della stessa, in modo da assicurare un ragionevole rapporto di
proporzionalità fra mezzo impiegato (spossessamento del bene) e fine endoprocessuale perseguito (accertamento del fatto reato) (Sez. 3, n. 11935 del
10/11/2016, dep. 2017, Zamfir, Rv. 270698; cfr. Sez. 6, n. 24617 del
24/02/2015, Rizzo, Rv. 264092).
4.2. In proposito, da un lato è stata in via generale richiamata la costante
giurisprudenza in forza della quale la realizzazione di interventi, opere e
costruzioni in aree protette (parchi nazionali, regionali e riserve naturali) è
subordinata al rilascio di tre distinti provvedimenti, quali il permesso di costruire,
l’autorizzazione paesaggistica e, ove previsto, il nulla osta dell’Ente parco (con la
conseguenza che questi ultimi due atti amministrativi mantengono la loro
autonomia ad ogni effetto, ivi compreso quello sanzionatorio, anche quando
siano attribuiti dalla legge regionale ad un organo unico, chiamato a compiere
una duplice valutazione in ragione della pluralità degli interessi presidiati dalle
rispettive norme penali e della piena autonomia, rispetto a quella paesaggistica
ed urbanistica, della normativa sulle aree protette) (ad es. Sez. 3, n. 48002 del
17/09/2014, Surano, Rv. 261152). D’altro canto il provvedimento impugnato
(sia pure facendo uso non del tutto coerente dei concetti di modificazione del
territorio, di incisione del medesimo, di carico urbanistico e di permanenza della
predetta modificazione) ha osservato che la misura cautelare è stata disposta al
fine di accertare se le opere realizzate, per dimensioni e tipologia di materiali
utilizzati, abbiano inciso sul territorio comportandone un carico urbanistico ed
una modificazione.

3

15254 del 10/03/2015, Previtero, Rv. 263053).

In ogni caso, l’ordinanza impugnata ha inteso osservare che non poteva
escludersi, allo stato degli atti, che l’intervento necessitasse di specifiche
autorizzazioni amministrative (e non della sola s.c.i.a.), anche in ragione dei
vincoli esistenti sull’area assoggettata a sequestro, dove insiste la recinzione.
Né va dimenticato il principio generale secondo cui, in tema di reati edilizi, la
realizzazione di un muro di recinzione necessita del previo rilascio del permesso
a costruire nel caso in cui, avuto riguardo alla sua struttura e all’estensione
dell’area relativa, lo stesso sia tale da modificare l’assetto urbanistico del

all’art. 3, lett. e), del d.P.R. n. 380 del 2001 (Sez. 3, n. 52040 del 11/11/2014,
Langella e altro, Rv. 261521, cfr. in motivazione, quanto alle esemplificazioni del
principio dichiarato).
Orbene, in specie il sequestro è stato disposto (v. supra) per l’accertamento
di natura e caratteristiche del manufatto. Al tempo stesso, anche se il Tribunale
del riesame ne dà atto, l’odierno ricorrente si era già in detta sede inutilmente
doluto della violazione del principio di proporzionalità tra misura ablativa e libertà
di iniziativa economica. Il sequestro è stato infatti operato dalla polizia giudiziaria
il 7 luglio 2017, con successiva convalida del Pubblico ministero e conferma da
parte del Tribunale.
In ordine a tale profilo, nulla è stato dedotto dal Giudice calabrese.
Al riguardo, vero è che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso
provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di
legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di
“violazione di legge” rientrano, in particolare, gli

errores in iudicando o in

procedendo, al pari dei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato
argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei
requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente
e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal
Giudice (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; v. anche Sez. 6, n.
6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893); per contro, non può esser dedotta
l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di
legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui alla lett. e)
dell’art. 606, stesso codice (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004,
Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv.
224611).
Nell’occasione, peraltro, la motivazione è semplicemente assente anche
sotto il mero aspetto grafico (cfr. ad es. altresì Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016,
dep. 2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv.
248129).

4

territorio, così rientrando nel novero degli “interventi di nuova costruzione” di cui

Al riguardo, manifestamente viziato il provvedimento impugnato, anche a
tacere degli ulteriori elementi già indicati supra, la Corte non può non osservare
che le dichiarate incombenze istruttorie, operata una cartolare ma del tutto
esaustiva verifica di proporzionalità, avrebbero potuto e dovuto avere già
adeguato sfogo, trattandosi di accertamenti manifestamente semplici in fatto, né
richiedendo ulteriori attività se non la successiva ricostruzione della vicenda in
diritto. Tanto più tenuto conto delle evidenziate non irragionevoli istanze di
tutela della proprietà privata, nonché della relativa iniziativa economica ivi

Va da sé quindi che, in siffatta situazione, un annullamento del
provvedimento con rinvio non provocherebbe che ulteriore disallineamento tra
esigenze processuali e mezzo all’uopo utilizzato per tutelarle, in definitiva
ripercuotendosi così sulla, già compromessa, proporzionalità della misura.
In ragione di siffatte considerazioni, nonché alla stregua dei già svolti rilievi
sulla proporzionalità della misura e sull’omessa motivazione al riguardo da parte
del provvedimento impugnato, l’ordinanza censurata va annullata senza rinvio,
con conseguente restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la restituzione
all’avente diritto di quanto in sequestro.
Così deciso in Roma il 10/11/2017

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Claudio CerronV

Al o Cavallo

)

intrapresa.

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