Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20738 del 21/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20738 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI ROCCO DIAMANTE N. IL 08/01/1962
DI ROCCO ADELINA N. IL 08/01/1970
avverso la sentenza n. 2017/2009 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 04/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 21/04/2015

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
Di Rocco Diamante e Di Rocco Adelina furono ritenute responsabili del delitto di
furto in abitazione, riconosciuta l’attenuante di cui all’articolo 62, n. 6, cod. pen.,
per l’intervenuto risarcimento del danno, equivalente alla contestata aggravante;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli
imputati, con atto sottoscritto dal difensore, avv. Giancarlo De Marco, con il
quale si deduce vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio,

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza,
poiché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è congruamente
motivato con il richiamo dei numerosi precedenti penali anche specifici delle
imputate;
– che in generale il giudizio sulla attenuanti generiche è rimesso alla
discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine per il sindacato di
legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai
canoni della logica e che d’altra parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo
della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli
elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l’indicazione di
quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio
complessivo (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163), come
avvenuto nel caso di specie;
– che in conclusione la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le
conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di
elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione
della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro
mille;

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2015
Il consigliere estensore

pre ue te

per il diniego delle attenuanti generiche, giudicato immotivato;

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