Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20738 del 10/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20738 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;

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Data Udienza: 10/11/2017

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13 aprile 2016 emessa dal GIP del Tribunale di Brescia, in
sede di esecuzione, veniva rigettata l’istanza avanzata dal condannato Mauro
Chiara, volta ad ottenere la revoca ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen. del
decreto penale di condanna n. 1615/2016, emesso dal GIP di Brescia in data 15
giugno 2011, divenuto irrevocabile il 12 gennaio 2012, che lo aveva condannato
alla pena pecuniaria di euro 2.280,00 in quanto considerato colpevole del reato
ex art. 10 ter D. Lgs. n. 74/2000, per avere omesso il versamento IVA.

Cassazione avverso tale ordinanza, lamentando la violazione di legge con
riferimento agli articoli 2 comma 2 c.p., 10 ter D. Lgs 74/2000 e 673 c.p.p., alla
luce delle modifiche al reato contestato introdotte con il D. Lgs. n. 158 del 2015.
Tale modifica legislativa ha innalzato la soglia di punibilità per il reato previsto ex
art. 10 ter D. Lgs, 74/2000 ed ha dato luogo ad un’ipotesi di abolitio criminis,
seppur parziale, per gli omessi versamenti sotto la soglia di 250 mila euro, e
pertanto sottoposta alla disciplina derivante dal combinato disposto ex artt. 2
comma 2 cp e 673 cpp., non trattandosi invece di una mera modifica della legge
penale disciplinata ex art. 2 comma 4, come invece sostenuto dal GIP di Brescia.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Il d. Igs. n. 158 del 2015 ha comportato la modifica di un
elemento costitutivo del reato della fattispecie tipizzata dall’art. 10 ter d.lgs.
74/2000, ossia del fatto tipico delimitato per l’appunto dalla c.d. soglia di
punibilità, ed ha pertanto eliminato il disvalore penale delle condotte “non
tipiche”, ossia che pur costituendo omissione di versamento non superano
l’importo dell’imposta IVA evasa indicata, escludendo la penale rilevanza degli
omessi versamenti dell’Iva di importi compresi tra 50.000,00 euro e la nuova
soglia di punibilità, pari a euro 250.000,00.
2. Il decreto di condanna, ormai definitivo, emesso dal Gip di Brescia nei
confronti di Mauro Chiara era stato pronunciato in virtù di una condotta prima
ricompresa nell’art. 10-ter d. Igs 74/2000, ma che attualmente, alla luce della
modifica legislativa, non lo è più. Il ricorrente aveva chiesto la revoca della
condanna passata in giudicato ex art 673 cpp, ritenendo, a ragione, che fosse
configurata un’ipotesi di aboliti° criminis, seppur parziale, pertanto soggetta al
principio espresso dall’art 2 comma 2 c.p.
3. Infatti, in tema di successione delle leggi penali tanto la dottrina quanto la
giurisprudenza risultano concordi in tema di aboliti° criminis parziale. Secondo la
dottrina prevalente ricorre un’ipotesi di “aboliti° criminis” parziale tutte le volte
in cui tra due fattispecie incriminatrici vi sia un rapporto strutturale di specialità
tale per cui la norma sopravvenuta esclude la rilevanza penale delle

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2. Il ricorrente, tramite il proprio difensore di fiducia, proponeva ricorso in

sottofattispecie in essa non più ricomprese. Secondo la sentenza delle Sezioni
Unite, n. 24468 del 26/02/2009, Rizzoli, Rv. 243585, l’abolitio criminis, quale
effetto del fenomeno di diritto intertemporale, consegue alla corrispondente
modifica normativa della fattispecie legale astratta. È attraverso la fattispecie
legale astratta che il legislatore individua i fatti ritenuti meritevoli del presidio
penale o, specularmente, rinuncia a punire determinati fatti, non più considerati,
in base a scelte politico-criminali, in linea col “giudizio di disvalore astratto
espresso dalla legge precedente. Se l’intervento legislativo posteriore altera la

stessa e, quindi, la figura di reato in essa descritta, ci si trova – di norma – di
fronte ad una ipotesi di abolitio criminis, il fatto cioè, già penalmente rilevante,
diventa penalmente irrilevante per effetto dell’abrogazione di quell’elemento,
quale conseguenza del mutato giudizio di disvalore insito nella scelta di politica
criminale; in questo caso, non può non trovare applicazione la disciplina prevista
dal secondo comma dell’art. 2 c.p.”, infatti “la ratio della retroattività della legge
abolitrice del reato va individuata nell’esigenza di giustizia e di ragionevolezza,
non potendosi tollerare di continuare a punire chi in passato ha commesso un
fatto che l’ordinamento non ritiene più meritevole o bisognoso di pena”.
8. Vertendosi dunque, alla luce di quanto detto finora, in ipotesi di abrogazione
parziale devono trovare applicazione gli artt. 2, comma secondo, cod. pen., e
673, comma primo, cod. proc. pen. e di conseguenza l’ordinanza impugnata
deve essere annullata senza rinvio con conseguente revoca del decreto penale di
condanna n. 1615 del 2011 del 15 giugno 2011 del G.i.p. del Tribunale di Brescia
perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e revoca il decreto penale di
condanna emesso dal GIP del Tribunale di Brescia il 15/06/2011, perché il fatto
non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2017

Il_con5igliere estensore

Il Presidente

fisionomia della fattispecie, nel senso che sopprime un elemento strutturale della

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