Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20738 del 02/03/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20738 Anno 2016
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
1. Fumagalli Lino, nato a Trezzano Rosa il 27/06/1956
quale parte civile nel procedimento a carico di
2. Brambilla Massimo, nato a Gorgonzola il 09/01/1966

avverso la sentenza del 12/05/2015 del Tribunale di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Vito D’Ambrosio, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano;

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Data Udienza: 02/03/2016

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, l’appello proposto dalla parte civile Lino
Fumagalli avverso la sentenza del Giudice di pace di Cassano d’Adda del
15/05/2014, con la quale Massimo Brambilla era stato assolto per insussistenza
del fatto dall’imputazione del reato continuato di cui agli artt. 594 e 612 cod.
pen., commesso in Trezzano Rosa il 14/05/2011 in danno del Fumagalli, veniva
dichiarato inammissibile per tardività, in quanto presentato il 14/10/2014 oltre il

grado e scaduto, tenendo conto della sospensione feriale, il 17/09/2014.
La parte civile ricorrente deduce violazione di legge; la data iniziale di
decorrenza del termine per la presentazione dell’appello sarebbe stata
erroneamente individuata in quella del deposito della sentenza di primo grado e
non in quella determinata dalla notifica alla parte civile dell’avviso di detto
deposito, eseguita il 07/08/2014, e quindi nella conclusione del periodo feriale,
notifica dovuta in quanto il deposito della sentenza avveniva entro il termine di
trentaquattro giorni illegittimamente fissato nel dispositivo e non in quello di
quindici giorni stabilito inderogabilmente dalla legge per le sentenze del giudice
di pace; la presentazione dell’appello sarebbe di conseguenza tempestiva
rispetto alla diversa decorrenza di cui sopra.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
L’art. 32 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, ove prescrive che il giudice di pace
debba depositare la motivazione della sentenza entro il termine di quindici giorni
dalla decisione nel caso in la stessa non venga dettata a verbale, ha carattere
derogatorio rispetto alla diversa articolazione dei termini prevista per detto
deposito dall’art. 544 cod. proc. pen., norma che pertanto non rientra fra quelle
richiamate dall’art. 2 del citato decreto come applicabili al procedimento che si
svolge dinanzi al giudice di pace in assenza di disposizioni diverse. Ne segue che
al giudice di pace non è consentita la fissazione, prevista dal menzionato art.
544, di un termine per il deposito della motivazione diverso e maggiore di quello,
per l’appunto, di quindici giorni (Sez. 5, n. 43487 del 30/06/2015, Barbolini
Cionini, Rv. 264925; Sez. 2, n. 10057 del 19/02/2015, Franchi, Rv. 262755;
Sez. 4, n. 15697 del 19/02/2015, Soriani, Rv. 263142); e che di conseguenza,
nel caso in esame, il deposito della motivazione oltre detto termine, sia pure
entro quello di trentaquattro giorni per quanto detto illegittimamente indicato nel
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termine di quarantacinque giorni decorrente dal deposito della sentenza di primo

dispositivo della sentenza impugnata letto in udienza, deve ritenersi tardivo, con
la conseguente doverosità della notificazione dell’avviso del deposito alla parte
civile, in effetti correttamente eseguito dalla cancelleria del giudice di pace. Il
termine per la presentazione dell’appello, essendo detta notifica avvenuta nel
corso del periodo feriale, decorreva quindi dalla conclusione di tale periodo, e
dunque dal 15/09/2014; data rispetto alla quale l’atto di appello della parte civile
risulta tempestivamente depositato il 14/10/2014.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al

del quale dovrà naturalmente tenersi conto delle implicazioni, ai fini civili,
dell’intervenuta abrogazione dell’art. 594 cod. pen. ai sensi dell’art. 1 d.lgs. 15
gennaio 2016, n. 7.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano per il relativo
giudizio.
Così deciso il 02/03/2016

Tribunale di Milano per il giudizio sull’appello della parte civile, per la valutazione

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