Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20736 del 10/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20736 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

sentita la relazione svolta dal Consigliere ,LISABETTA ROSI;
lette/se.nt-it-e le conclusioni del PG
/dito il difensore

Data Udienza: 10/11/2017

Rilevato che con decreto in data 7 aprile 2017 il G.I.P. presso il Tribunale di
Piacenza ha disposto l’archiviazione del procedimento nei confronti di Ferrari
Daniele e Borsotti Maria, in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 674 e 677 c.p.;
che avverso la predetta ordinanza la persona offesa Calegari Angela, ha
proposto, a mezzo del proprio il difensore, ricorso per cassazione, deducendo
l’erronea applicazione del diritto in ordine alla richiesta di archiviazione ed
all’omessa valutazione in ordine alla attività di indagine richiesta, ex art. 606,
lett. b) c.p.p., poiché il G.I.P. ha omesso la motivazione in ordine agli elementi

documentazione relativa alla presenza di materiale nocivo (amianto) ed il
pericolo di esalazioni tossiche, fatti nuovi rispetto alla precedente denuncia, per
la quale risulta iscritto un diverso procedimento penale, in riferimento
all’esistenza del quale il pubblico ministero ha richiesto l’archiviazione;

Considerato che

la doglianza difensiva è fondata, in quanto nonostante l’atto di

opposizione ed all’esito dell’udienza, il giudice per le indagini preliminari, senza
fornire alcuna motivazione circa la valutazione degli elementi addotti in atti dalla
difesa della ricorrente ed indicati nuovamente nella proposta opposizione, ha
disposto l’archiviazione degli atti relativi al procedimento a carico degli indagati
sulla base del fatto che risulta già esercitata l’azione penale per il Ferrari, mentre
la stessa sarebbe infondata per quanto attiene alla Borsotti, che non riveste la
qualifica di titolare, trattandosi di impresa individuale facente capo al solo
Ferrari;
che la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che è affetta da nullità per
violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione,
il provvedimento di archiviazione che omette di valutare le ragioni esposte dalla
persona offesa nell’atto di opposizione (così Sez.3, n. 19132 del 27/03/2014,
P.O. in proc. P., Rv. 260109; cfr. anche Sez. 7, Ord. n. 28532 del 18/05/2017,
P.O. in proc. Recano e altro, Rv. 270469);
che pertanto il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per
nuovo esame al Tribunale di Piacenza

P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Piacenza.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2017.

nuovi che erano stati prodotti unitamente alla querela, quanto alla

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