Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20735 del 10/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20735 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CERRONI CLAUDIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Devisi Fabio, nato a Chiavari il 18/02/1977

avverso l’ordinanza del 07/02/2017 del Tribunale della Spezia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7 febbraio 2017 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale della Spezia ha convalidato il provvedimento impositivo emesso a
carico di Fabio Devisi il 27 gennaio 2017 dal Questore della Spezia a norma
dell’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, consistente tra l’altro
nell’obbligo, per l’interessato già in precedenza colpito da analogo
provvedimento, di presentarsi agli uffici di polizia più vicini al luogo di residenza
o domicilio, con le modalità ivi stabilite ed in occasione delle competizioni

Data Udienza: 10/11/2017

sportive ivi indicate, per un periodo di anni cinque in coincidenza di ogni incontro
della squadra dello Spezia calcio.
2. Avverso il provvedimento è stato proposto, tramite il difensore, ricorso
per cassazione con un motivo di impugnazione.
2.1. In particolare, è stato dedotto il difetto di motivazione in merito alle
ragioni di necessità ed urgenza giustificatrici dell’adozione della misura, laddove
era stato anche annotato che l’avviso di avvio del procedimento amministrativo
di cui alla legge 241 del 1990 era incompatibile, appunto, con le ragioni di

Veniva infine allegato, altresì , lo svolgimento di incontro di calcio
successivamente all’adozione del provvedimento questorile, e prima della notifica
della convalida siccome intervenuta.
3. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è infondato.
4.1. In relazione al motivo di censura proposto, la Corte ricorda, in linea
generale, che i presupposti della convalida del provvedimento del Questore,
impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in
occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di
necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il
provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c)
l’attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle
ipotesi previste dall’art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della
durata della misura (ad es. Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010, Beani, Rv.
247186).
Al riguardo, invero, la prescrizione imposta dal Questore deve qualificarsi
come “misura di prevenzione” (diretta in particolare ad evitare la consumazione
di reati attinenti alla tutela dell’ordine pubblico in occasione di manifestazioni di
carattere sportivo da parte di soggetti che, per precedenti condotte, siano
ritenuti socialmente pericolosi), che – come tutti i provvedimenti provvisori
restrittivi della libertà che l’autorità di polizia può adottare a norma dell’art. 13,
terzo comma, Cost. – deve avere natura necessariamente “servente” rispetto
all’intervento di competenza dell’autorità giudiziaria, da identificarsi nel controllo
di legalità devoluto al giudice della convalida. In tale ricostruzione, solo l’atto
motivato dell’autorità giudiziaria viene a costituire il provvedimento idoneo a
incidere definitivamente sulla posizione soggettiva della persona, mentre quello
dell’autorità di polizia, in quanto servente, non può che avere “effetti anticipatori
e preparatori”. La convalida, quindi, non può che rivestire la natura di “pieno
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necessità ed urgenza tipiche della misura in questione.

controllo di legalità sull’esistenza dei presupposti legittimanti l’adozione del
provvedimento da parte dell’autorità amministrativa, compresi quelli che la
natura di misura di prevenzione richiede”, non differenziandosi, nella sostanza,
da quello previsto per altri provvedimenti provvisori attribuiti alla competenza
dell’autorità amministrativa (quale in particolare quello avente ad oggetto
l’arresto operato dalla polizia).
4.2. Ciò posto, è altresì vermi riguardol che la motivazione dell’ordinanza di
convalida del provvedimento del questore, impositivo del divieto di accesso e

in ordine ai requisiti della necessità e dell’urgenza, non gli episodi che hanno
determinato l’adozione della misura, ma l’attualità o la prossimità temporale di
competizioni sportive (Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016, Califano, Rv. 267294).
In coerenza, quindi, è stato osservato che, in tema di motivazione dell’ordinanza
di convalida del provvedimento con cui il Questore, ai sensi dell’art. 6, comma
secondo, della legge n. 401 del 1989, imponga l’obbligo di presentazione ad un
ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive,
incombe sul destinatario, che intenda contestare la sussistenza delle ragioni di
necessità ed urgenza, l’onere di provare che detto provvedimento ha avuto in
concreto esecuzione prima dell’intervento del magistrato, essendo la necessità di
motivazione in ordine al requisito dell’urgenza del provvedimento circoscritta al
verificarsi di tale sola ipotesi (da ult., Sez. 3, n. 28219 del 28/01/2016, Ragnoli,
Rv. 267256).
In proposito, ogni questione rimane assorbita dal fatto che il ricorrente ha sì
allegato, ovviamente) l’avvenuta notificazione del provvedimento del Questore
anteriormente alla notificazione della convalida, e che nelle more lo Spezia calcio
ha giocato una partita di campionato. Ma è stato appunto chiarito che, se il
motivo del ricorso concerne la mancanza della motivazione in ordine al requisito
dell’urgenza, è il ricorrente che deve dare la prova della limitazione della libertà
subita ossia deve provare che il provvedimento ha avuto in concreto esecuzione
prima dell’intervento del magistrato, deve cioè provare il proprio interesse al
ricorso: infatti se il provvedimento ha esecuzione dopo la convalida del
magistrato, l’interessato non ha motivo di dolersi per la mancata motivazione
sull’urgenza (così Sez. 3, n. 22256 del 06/05/2008, Dal Prà, Rv. 240244).
4.3. Al riguardo, nulla il ricorrente ha invece inteso specificare o
concretamente dedurre. Il ricorso, che solamente su detto limitato profilo si
fonda, va pertanto rigettato.
5. Ne consegue altresì la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.

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dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, deve riguardare,

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma il 10/11/2017

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