Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20733 del 21/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20733 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VIOLA FRANCESCO GIUSEPPE N. IL 11/10/1959
LICCIARDELLO ROSARIO N. IL 29/07/1964
PALAIA ANTONIO N. IL 10/12/1961
VALLE RAMIREZ JOSE’ ANGEL N. IL 03/11/1961
avverso la sentenza n. 1696/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 27/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 21/04/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, confermativa di quella di primo grado, Viola
Francesco Giuseppe, Licciardello Rosario, Palaia Antonio, Valle Ramirez Josè
Angel sono stati ritenuti responsabile del delitto di tentato furto aggravato;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli
imputati, deducendo vizio di motivazione in ordine all’affermazione di
responsabilità sotto il profilo della insussistenza dell’elemento soggettivo (Valle

Ramirez, Viola e Licciardello), erronea applicazione della legge penale e vizio di
motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato, per essere il luogo dei
fatti dismesso ed abbandonato da anni, già colpito da numerosi furti e ed in
totale stato di degrado ed incuria, tanto da esservi apposto un cartello recante la
dicitura “occhio alle siringhe dei tossici” (Palaia); insussistenza delle aggravanti
di cui all’art. 625, n. 2 e 5, cod. pen. (Palaia);

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, poiché:
– la doglianza del Valle Ramirez in ordine all’elemento soggettivo del reato è
manifestamente infondata, poiché la sentenza ha giudicato inverosimile la
circostanza che egli fosse un collaboratore o dipendente del Palaia (in quanto
tale inconsapevole dell’attività delittuosa commessa dal medesimo), poichè il
coimputato è un “disoccupato cronico”;

la doglianza di Viola e Licciardello si risolve in censure di fatto, che

contrappongono un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dei
giudici di merito, finendo con il richiedere alla Corte di legittimità di prendere
posizione tra le diverse letture dei fatti;
– la doglianza sulle attenuanti generiche è stata proposta per la prima volta in
sede di legittimità;
– la doglianza di Palaia in ordine all’elemento soggettivo è parimenti destituita di
ogni fondamento, poiché nella sentenza si precisa che i furti precedenti erano
avvenuti nello stabilimento principale e non nel locale caldaia, che si trovava in
un corpo di fabbrica del tutto separato e che la porta di detto locale era stata
vista, solo poche ore prima, del tutto integra; a fronte di tale motivazione il
Palaia, senza denunciare alcuna alcun vizio motivazionale, chiede alla Corte di
legittimità di condividere una diversa letture dei fatti;

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Ramirez, Viola e Licciardello), illegittimo diniego delle attenuanti generiche (Valle

- le doglianze del Palaia in ordine all’insussistenza delle aggravanti sono
manifestamente infondate, poiché la violenza sulle cose è stata logicamente
argomentata, con motivazione censurata in punto di fatto e la presenza di tre o
più persone parimenti risulta con certezza dalla motivazione della sentenza
impugnata;
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione

ricorrenti;

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2015
Il consigliere e tensore

pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille per ciascuno dei

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