Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20733 del 05/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20733 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPASSO GENNARO N. IL 20/01/1974
CLIMENI ARMANDO N. IL 18/10/1965
DI GENNARO RENZO N. IL 27/08/1988
ESPOSITO ANTONIO N. IL 11/02/1985
avverso l’ordinanza n. 2340/2015 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
17/09/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EDUARDO DE
GREGORIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 05/02/2016

RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Napoli ha accolto l’appello del PM sul
precedente rigetto del Gip ed ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei
confronti di Di Gennaro ed Esposito, valutandone l’incensuratezza e la custodia in carcere nei
confronti di Capasso e Climeni, per due delitti di furto aggravato di auto, compiuti all’interno di
una concessionaria nel Gennaio 2014.
1.Avverso la decisione hanno proposto ricorso con atti separati ma di identico contenuto
Capasso e Cilmeni, censurando difetto di motivazione sui gravi indizi e violazione dell’ad 274

Secondo i ricorrenti non vi sarebbe stato un valido riconoscimento; l’esame dei tabulati telefonici
non sarebbe esauriente e le misure cautelar’ sono intervenute

2 due anni dal fatto, non

essendovi il requisito dell’attualità della cautela.
1.2 Di Gennaro ha, in sostanza, riproposto gli stessi argomenti sottolineando lo scarso valore dei
riconoscimenti fotografici, a causa della cattiva qualità dei fotogrammi e ponendo in luce che le
necessità di cautela erano state ravvisate solo per la gravità dei delitti.
1.3 La difesa di Esposito ha lamentato l’inosservanza degli artt 273 e 274 cpp e l’illogicità di
motivazione in punto di esigenze cautelari, poiché il Tribunale non avrebbe considerato il lungo
periodo trascorso dai delitti, il fatto che l’indagato sarebbe ancora in organico alla concessionaria
vittima dei furti, e la sua incensuratezza.
All’odierna udienza il PG drssa Filippi ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1. La motivazione del provvedimento impugnato ha svolto un’ampia ricostruzione dei fatti in
base agli elementi di indagine rappresentati dal PM a sostegno dell’appello e ne ha operato una
razionale valutazione complessiva, all’esito della quale è pervenuta alla decisione,
conseguenzialmente logica, circa la sussistenza della gravità indiziaria
1.1Invero deve osservarsi, in base al testo dell’ordinanza cautelare, che per il primo delitto,
attribuito agli indagati Capasso, dimeni, ed Esposito, i giudici hanno dato atto che gli stessi
erano stati ripresi dal sistema di videosorveglianza della concessionaria ove si verificarono i furti
e che le immagini, inserite nel sistema nazionale weblase delle Forze di Polizia, erano state
riscontrate positivamente dai Carabinieri di Scandicci; questi ultimi, infatti, avevano identificato
uno dei soggetti rappresentati in dimeni, da loro denunciato l’anno precedente per furto di
un’auto consumato con modi analoghi a quelli del delitto in esame e proprio in concorso con
l’attuale coindagato Capasso. Avvenuta l’identificazione la PG territoriale, che stava conducendo
le investigazioni, aveva comparato le foto segnaletiche di Capasso e dimeni con quelle delle
persone che avevano perpetrato il furto del 7 Gennaio 2014, ravvisando una forte somiglianza;
inoltre era stato accertato che i due abitavano nella stessa strada. Sui modi di realizzazione del
furto la motivazione ha dato atto che dalle indagini era emerso che le auto rubate si trovavano,
per il notevole valore, all’interno del capannone
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che le chiavi di accensione erano custodite in

cpp per assenza di esigenze cautelari di intensità tale da giustificare la custodia in carcere.

una cassetta chiusa a chiave, a sua volta sita in un punto defilato dello stesso. Inoltre risultava
chiarito che il giorno del delitto custode del capannone era il coindagato Esposito, che
ovviamente doveva controllare chi entrava al suo interno, ma che non aveva

visto nessuno

aggirarvisi; né aveva fatto caso alla mancanza di due auto Mercedes di notevole valore, tanto
che il furto era stato denunziato dal direttore della concessionaria dopo sette giorni dal suo
compimento. L’esame dei tabulati telefonici, infine, aveva rivelato contatti diretti ed indiretti tra
Esposito ed i due indagati nel giorno del furto.

1.2 La valutazione del Tribunale – condotta in maniera logicamente ineccepibile – ha ritenuto

toscani; ad esso si era aggiunto quello della PG locale, quanto meno per Climeni, risultando così
che due diversi uffici di PG erano giunti alla medesima conclusione ricognitiva di uno degli

indagati.
1.3 Il ragionamento probatorio dei giudici dell’appello cautelare ha, altresì, adeguatamente
valorizzato – sul piano dell’apprezzamento logico degli indizi ed a conforto del riconoscimento
il fatto che i due erano stati denunziati l’anno precedente per furto con modi anaioghi e su
analoghi obbiettivi, cioè un’ autovettura di notevole valore commerciale; essi del resto,
risultavano sicuramente tra loro collegati, sia perché abitanti nella stessa strada, sia perché
controllati dalla PG insieme in molteplici occasioni. A loro carico – come pure nei confronti di
Esposito – vi erano anche i sicuri contatti telefonici ne! giorno del furto, esaurientemente
rappresentati all’interno del provvedimento e congruamente valutati come ulteriore tassello del
complessivo quadro indiziario nei loro confronti.
2. Per il secondo furto – avvenuto il giorno successivo all’interno della medesima concessionaria
– il provvedimento impugnato ha dato conto che dall& indagini era emerso che due auto erano
state rubate poco dopo essere state scaricate dalla bisarca che le trasportava; che quel giorno
all’interno della concessionaria il custode aveva notato due soggetti indossanti giubbotti della
ditta di trasporti Bertolini, di cui in seguito era stata accertata l’estraneità alla stessa; che il
sistema di videosorveglianza aveva ripreso le auto uscire dal piazzale della concessionaria. Le

indagini erano state dirette, in base a quanto già emerso per il furto del giorno precedente,
verso gli ambienti delinquenziali frequentati dai precedenti indagati e la PG locale, avendo
visionato le immagini del sistema di videosorveglianza, riconosceva i due soggetti camuffati da
corrieri in D’angelo

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Di Gennaro, attuale ricorrente. Costoro erano, altresì, riconosciuti dai

Carabinieri del luogo, cui erano già noti per motivi del loro Ufficio, nelle immagini tratte dal

sistema di videosorveglianza nonchè dal custode della concessionaria, che li aveva visti nelle
vesti di finti corrieri, su fotografie visionate insieme ad altre di pregiudicati.
2.1 Dai predetti dati di indagine il Tribunale ha ritenuto i gravi indizi di colpevolezza,
valorizzando – con adeguata e logica valutazione complessiva – i riconoscimenti sia della Polizia
Giudiziaria sia del custode, che aveva avuto modo di interloquire per un congruo tempo con
essi; la motivazione ha, altresì, adottato un argomento logico intrinsecamente inattaccabile,
sottolineando che i due fasulli trasportatori non avevano alcun motivo per essere nel giorno

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elemento gravemente indiziante il riconoscimento di Climeni e Capasso da parte dei Carabinieri

nell’ora del delitto sul luogo ove esso era stato consumato. Infine – a completare l’esposizione
delle ragioni poste a base del provvedimento – era dato atto che anche per il secondo furto vi
era stato un contatto telefonico tra Esposito e D’angelo, tramite utenza intestata alla compagna
del secondo.
3. La decisione ha, altresì ritenuto – con motivazione congrua e chiaramente esposta – le
esigenze cautelar’ per l’articolata programmazione criminosa, per il più che probabile
inserimento degli indagati in circuiti criminali più ampi, in grado di vendere agevoimente auto di

procedimento per analoghe condotte delittuose nei confronti di Capasso e Climeni, evidenziando
anche i motivi per i quali la formale incensuratezza di Esposito non poteva incidere sul ritenuto
pericolo di recidiva.
4. A fronte della chiara ed esauriente motivazione del provvedimento impugnato, che ha
compiutamente dato atto del percorso logico giuridico seguito, ed alla ineccepibilità delle
conclusioni derivatene, i ricorrenti hanno proposto censure nel merito delle valutazioni del
Tribunale. – come quelle riguardanti la dedotta scarsa validità dei riconoscimenti fotografici e la
fallacia degli esami dei tabulati telefonici – che – come noto – sono inapprezzabili in questa fase.

5. Va osservato, infine, che l’intero ragionamento dei Giudici del riesame appare conforme al
noto principio di carattere generale – più volte affermato da questa Corte – dell’obbligo di
motivazione rafforzata in caso di provvedimento del giudice di secondo grado che rovescia
quello del primo. Ex multís :Sez. 5, Sentenza n. 35762 del 05/05/2008 Ud. (dep. 18/09/2008)
Rv. 241169 “In tema di motivazione della sentenza, il principio per cui, nel caso di riforma da
parte del giudice di appello di una decisione assolutoria emessa dal primo giudice, il secondo
giudice ha l’obbligo di dimostrare specificamente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli
argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica
seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del
primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad
elementi di prova diversi o diversamente valutati, trova applicazione anche in caso di radicale
rovesciamento di una valutazione essenziale nell’economia della motivazione”. Nel caso di specie
il provvedimento ha adempiuto al predetto obbligo di motivazione approfondita dando conto in
modo esauriente dei motivi per i quali le ragioni addotte dal primo Giudice – di cui è stata
opportunamente riportata una sintesi – erano state ritenute superabili in base ad una diversa e
complessiva ponderazione dei dati di indagine.
5.1 Quanto alle esigenze cautelari, esse – in coerenza con gli indirizzi interpretativi di questa
Corte, intervenuti anche a seguito della legge 47/2015 – sono state ravvisate in base alla
gravità delle condotte concrete, cui i Giudici hanno fatto ampio riferimento

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tramite una

complessiva ponderazione degli aspetti fattuali di rilievo ai fini cautelari, considerando anche i
dati in astratto favorevoli agli indagati, come l’incensuratezza di Esposito. In proposito, invero,

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notevole valore, nonché per i precedenti penali anche specifici e per la pendenza di un

la Corte di legittimità ha di recente chiarito che “In tema di misure cautelari, il divieto previsto
dall’art. 274, comma primo, lett. b) e c), cod. proc. pen., come modificato dalla I. n. 47 del
2015, non consente di desumere il pericolo di fuga e/o di recidiva dalla astratta gravità del
titolo del reato per il quale si procede, ma non oste alla considerazione della concreta condotta
perpetrata, in rapporto al contenuto e alle circostanze fattuali che la connotano. Sez. 1,
Sentenza n. 45659 del 13/11/2015 Cc. (dep. 17/11/2015) Rv. 265168.
5.2 Quanto all’attualità delle esigenze cautelari, oggetto specifico di lagnanze dei ricorrenti,

265949 ” In tema di richiesta di sostituzione di misura cautelare, anche a seguito delle
modifiche introdotte dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 del 2015, ai fini della valutazione della
attualità del pericolo di reiterazione di reati non è sufficiente fare riferimento al tempo
trascorso dal fatto contestato dovendosi altresì valutare le peculiarità dell’intera vicenda
cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto persistente il pericolo di recidiva in
considerazione delle gravi e numerose fattispecie criminose contestate a fronte dell’assenza di
elementi idonei a mutare il quadro cautelare).
Nella fattispecie concreta il Tribunale ha fatto buon governo del predetto principio, inserendo il
dato obbiettivo della distanza nel tempo dei delitti, nella complessiva considerazione di tutti gli
aspetti di rilievo ai fini cautelari, come innanzi sintetizzato.
Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ed i
ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro mille ciascuno in favore della cassa delle ammende.
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Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al
versamento della somma di euro mille ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ai sensi dell’ad 310 co 3 cpp

Deciso il 5.2.2016

così si è espressa Sez. 4, Sentenza n. 5700 del 02/02/2016 Cc. (dep. 11/02/2016 ) Rv.

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