Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20732 del 29/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 20732 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: ZUNICA FABIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Visalli Salvatore, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 10-02-1985,
avverso la sentenza del 26-05-2017 della Corte di appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa
Paola Filippi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 29/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa il 18 febbraio 2015 dal Tribunale di Barcellona Pozzo
di Gotto, Salvatore Visalli veniva condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed
C 4.000 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. 309/90, ritenuta
l’ipotesi di cui al comma V, per aver detenuto a fini di spaccio, sostanza
stupefacente di tipo marijuana, per complessivi 6,604 grammi, contenuta in 6
distinte confezioni contenenti principio attivo per 0,359 grammi equivalente a
circa 14,4 dosi medie singole, e per aver ceduto a Salvatore Mussara grammi 1

Con sentenza del 26 maggio 2017, la Corte di appello di Messina, in parziale
riforma della pronuncia di primo grado, rideterminava la pena • in mesi 6 di
reclusione ed C 800 di multa, concedendo all’imputato i benefici della
sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello messinese, DerSaro, tramite
il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con
cui contesta la violazione dell’art. 73 del d.P.R. 309/90, evidenziando che la
sentenza di appello si era limitata a operare un mero rimando alla motivazione
della sentenza di primo grado, senza tener conto delle doglianze difensive
esposte in modo puntuale nell’atto di appello, per cui, in assenza di un adeguato
vaglio critico, la motivazione della sentenza impugnata era solo apparente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. A differenza di quanto sostenuto dal ricorrenre, la sentenza impugnata
non si è limitata a un mero richiamo alla pronuncia di primo grado, peraltro
chiara e puntuale nella ricostruzione dei fatti, ma si è confrontata
adeguatamente con i motivi di appello, accogliendo peraltro le doglianze sul
diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
Gli ulteriori motivi di appello, esposti invero nell’atto di impugnazione in maniera
molto sintetica, sono stati respinti con argomentazioni razionali e saldamente
ancorate alle risultanze istruttorie, avendo i giudici di secondo grado ripercorso
la vicenda storica delineata dall’istruttoria dibattimentale, valorizzando sia gli
esiti della perquisizione svolta nei confronti di Visalli, correttamente considerati
rivelatori di un’attività di spaccio, stante il rinvenimento di un bilancino di
precisione abilmente occultato e degli involucri contenenti lo stupefacente, sia le
univoche dichiarazioni del cessionario della droga, Salvatore Mussara.
Rispetto all’audizione del teste, avvenuta ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. e
contestata dalla difesa, la Corte di appello ha richiamato il costante indirizzo

VC4-.

di marijuana, fatto accertato in Pace del Mela il 7 ottobre 2010.

giurisprudenziale (cfr. Sez. 2 n. 31882 del 30.06.2016, Rv. 267505 e Sez. 3, n.
38222 del 25/05/2017, Rv. 270802), che va in questa sede ribadito, secondo cui
l’ammissione di prove non tempestivamente indicate dalle parti nelle apposite
liste non comporta alcuna nullità, né le prove in questione, dopo essere state
assunte, possono essere considerate inutilizzabili, posto che l’art. 507 cod. proc.
pen. consente al giudice di assumere d’ufficio anche prove irregolarmente
indicate dalle parti, ed in ogni caso non sussiste un divieto di assunzione che
possa attivare la sanzione di inutilizzabilità prevista dall’art. 191 cod. proc. pen.

avendo affrontato in maniera esaustiva e corretta tutte le doglianze proposte,
tanto è vero che nel ricorso, al di là di affermazioni generiche, non sono illustrati
i singoli motivi di appello ai quali la Corte territoriale non avrebbe dato risposta.
Stante la manifesta infondatezza delle censure proposte, il ricorso deve essere
quindi dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto poi conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno
2000, e considerato che . non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato
presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 29/03/2018

3. In definitiva, la sentenza impugnata non presenta profili di illegittimità,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA