Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20732 del 05/02/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 20732 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CUOMO DARIO N. IL 14/10/1971
DEZI EMILIO N. IL 12/12/1938
,MAGI MAURA N. IL 11/07/1959
PROIETTI DANIELA N. IL 10/06/1959
QUINTI ANNA MARIA N. IL 05 101/1940
CIOMMEI ALESSANDRA N. IL 03/05/1969
DI GIANDOMENICO ROSINA N. IL 15/03/1943
VARIO GUIDO N. IL 25/02/1950
PETRANGELI SISTO N. IL 14/07/1962
MIGLIORI AUGUSTO N. IL 25/08/1930
SADEK HALA
CANCELLIERI GILDA N. IL 19/04/1934
ROTONDELLA ILEANA N. IL 20/09/1976
CIRIGUANO GIUSEPPE N. IL 17/03/1952
– VENTUCCI PAOLO N. IL 24/03/1944
SENATORE ANTONIA N. IL 18/12/1956
PALMA ANGELO N. IL 22/07/1944
DEL MORO ALFIO N. IL 16/11/1948
SAGRIPANTI ELIDE N. IL 25/03/1950
FIZIALETTI CLAUDIO N. IL 04/08/1960
CAMPAGNOLA PASQUALE N. IL 09/11/1931
CICCHETTI LEDA N. IL 03/10/1935
BALDASSAR.RE GIANLUCA N. IL 26/04 1 1969
TRALICCI CINZIA N. IL 17/08/1960
ALDROVAN.DI TIZIANA N. IL 06/07/1960
CUOMO ANNA MARIA N. IL 21/12/1934
STABILE STEFANO N. IL 01/07/1965
MIGLIORI GIOVANNI N. IL 21/07/1958
NANNUZZI LAURA N. IL 22/08/1960

Data Udienza: 05/02/2016

avverso l’ordinanza n. 30878/2015 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
25/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere .Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
/sentite le conclusioni del PG Dott.
02A db.”-it•
L (A:
Q-o m.

SCHIFONE STEFANO N. IL 04/12/1959
TADDEI PAOLA N. IL 20/03/1965
MODICA ANGELA N. IL 23/12/1966
MODICA ALESSANDRA N. IL 20/03/1968
BRUSCHI AMEDEA N. IL 04/11/1947
REMOLI MARA N. IL 21/08/1967
BATTIST.ELLI ED.MONDO N. IL 27/12/1947
RUGO GERMANA N. IL 03/04. 1 1938
GRECO SALVINO N. IL 15/02/1954
MANCINI GIOVANNI N. IL 04/05/1966
CORETTI MASSIMO N. IL 13/11/1951
DI GIUSTILI FRANCA N. IL 12/01/1960
.IZZO SILVANA N. IL 25/07/1962
TOMASSETTI- MARINA N. IL 15/08/1953
NICOLA’ NUNZIATA N. IL 11/02/1934
MARINO STEFANO N. ILO1/09/1965
MODICA VINCENZO N. IL 31/10/1945
MAROCCHINO GIANCARLO N. IL 24/03/1942
1\11.AZZELLI DOMENICO N. IL 02/08/1951
PULCINI PIA N. IL 04/02/1956
MANCINI ELENA N. IL 15/03/1948
MANCINI GIOVANNI N. IL 22/05/1950
MINGRON.E RAFFAELLA N. IL 05/12/1975
SPOSITI VALERIO N. IL 12/05/1975
PROIETTI MASSIMO N. IL 23/09/1956
B.ATTISTELLI PATRIZIA N. IL 12/05/1961
FABRIANI. MARZIA N. IL 01/05/1981
FABRIANI .MARTINA N. IL 11/08/1985
FABRIANI GIUSEPPE N. IL 21/09/1946
ROCCHI ROSSELLA N. IL 10/01/1964
ROCCHI PINO – N. IL 03/04/1970
ROCCHI LUCREZIA N. IL 31/12/1971
CORETTI FABRIZIO N. IL 08/01/1958
BE.RNARDI ANDREA N. IL 29/05/1983
MATTEI ANTONELLA N. IL 13/06/1961
MANCINI SILVANA N. IL]8/05/1936
DEL ROSSO ROBERTO N. IL 12/01/1964
DOLENZ MAURIZIO N. IL 01/04/1965

Ritenuto in fatto
1. Per quanto ancora rileva, con ordinanza del 25 – 27/04/2015 il Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Roma ha respinto le opposizioni proposte
dalle persone in epigrafe indicate avverso il provvedimento del Pubblico Ministero
di rigetto delle richieste di dissequestro presentate in relazione ai fascicoli
processuali oggetto di sequestro probatorio.
2. Nell’interesse dei terzi aventi diritto alla restituzione sono stati proposti distinti
ricorsi per cassazione, con i quali si lamentano vizi motivazionali, per avere il

proposto ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. e, in particolare, il
rilievo che con tale atto era stato ratificato l’operato dell’Avv. Belardinelli che
aveva depositato le originarie istanze su espresso incarico dei clienti; b)
valorizzato la circostanza che altri istanti, ma non i ricorrenti, avevano negato di
avere richiesto, con l’intervento dell’Avv. Belardinelli, la restituzione dei propri
fascicoli.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza.
Prescindendo dagli esiti di alcune richieste – esiti che non assumono rilevanza
alcuna ai fini del giudizio di legittimità sollecitato dai ricorsi in esame – si
osserva, infatti che l’inammissibilità delle originarie richieste di restituzione,
derivante dalla loro non formale riconducibilità a coloro dai quali apparivano
provenire, in quanto le sottoscrizioni non erano assistite da alcuna autentica né
risultava alcun mandato sia pure limitato al deposito, non resta sanata da
iniziative successive, poste in essere all’interno di un sub-procedimento,
destinato a controllare la rispondenza delle iniziali istanze ai requisiti previsti
dalla legge per procedere alla invocata restituzione.
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la
condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché
al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in
ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma il 05/02/2016
Il Componente estensore

reside

G.i.p.: a) omesso di affrontare le questioni poste con l’atto di opposizione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA