Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20731 del 21/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20731 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STOICA IOAN BOGDAN N. IL 22/12/1988
avverso la sentenza n. 3270/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 04/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 21/04/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, confermativa di quella di primo grado, Stoica
Ioan Bogdan fu ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto sottoscritto dal difensore, avv. Andrea Tinarelli, con il quale deduce
travisamento dei fatti e violazione dell’articolo 192, comma 2, cod. proc. pen. in
relazione alla valutazione della prova indiziaria (primo motivo), nonché

all’articolo 114 cod. pen., nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche
e della particolare tenuità del danno patrimoniale, di cui all’articolo 62 n.4 1 cod.
pen. (secondo motivo);

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile poiché il primo motivo, al di là della
rubrica, si risolve in censure di fatto, che contrappongono un alternativo
apprezzamento alla valutazione operata dei giudici di merito, finendo con il
richiedere alla Corte di legittimità di prendere posizione tra le diverse letture dei
fatti. Indice sintomatico di tale intento è generico richiamo di passaggi della
deposizione dei testi Napolitano e Corazza, senza che ne sia però denunciato il
travisamento; sotto questo profilo va ribadito che la Corte di cassazione non ha il
compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e
pertanto non si può addentrare nell’esame del contenuto documentale delle
stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se
contenute in un atto di parte, poiché in sede di legittimità è l’argomentazione
critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel
provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità,
al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, _oltre_ che del
diritto, e all’esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 28703 del
20/04/2012, Bonavota, Rv. 253227);
– che il secondo motivo parimenti inammissibile, poiché la motivazione della
decisione esclude che l’imputato abbia svolto un ruolo marginale del fatto e,
quanto all’entità della sanzione, il giudice di appello osserva che si tratta di
sanzione prossima al minimo edittale, per cui, in ossequio al costante
orientamento di questa Corte, quando questa venga compresa nel minimo o in
prossimità del minimo, la motivazione non deve necessariamente svilupparsi in
un esame dei singoli criteri elencati nell’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente il
2

eccessività della pena, per la mancata concessione dell’attenuante di cui

riferimento alla necessità di adeguamento al caso concreto (Sez. 2, n. 43596 del
07/10/2003, Iunco, Rv. 227685), oppure l’uso di espressioni come “pena
congrua”, “pena equa”, “congruo aumento”, ovvero si richiami la gravità del
reato o la personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv.
237402);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione

P. 42. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2015
Il consigliere estensore

pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

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