Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20729 del 29/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20729 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
MAZZA CAMILLO, nato ad Avellino il 22.3.1956
RUSSO NICOLA, nato a San Sossio Baronia il 23.9.1946

avverso la sentenza in data 21.12.2016 del Tribunale di Avellino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per
prescrizione dei reati;
udito il difensore di Camillo Mazza, avv. Mirko Scorsone in sostituzione
dell’avv. Cristina Mancini, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del
ricorso ed eccependo in subordine l’intervenuta prescrizione;
udito il difensore di Nicola Russo, avv. Achille Caroni Fabiani, che ha concluso
riportandosi ai motivi del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 21.12.2016 il Tribunale di Avellino ha ritenuto Nicola
Russo e Camillo Mazza responsabili del reato di cui all’art. 44 lett. b) DPR
380/2001 per aver realizzato, in assenza del permesso di costruire, movimenti di

Data Udienza: 29/03/2018

terra di varia altezza su un terreno di proprietà comunale sito in in zona agricola
solo il Mazza del reato di cui all’art. 256 comma 1 lett. a) d.lgs. 152/2006 per
effettuato, in assenza di autorizzazione, il trasporto ed il recupero di rifiuti non
pericolosi, costituiti da terra mista rocce provenienti da cantiere.
Avverso il suddetto provvedimento entrambi gli imputati hanno proposto,
per il tramite dei propri difensori, autonomo ricorso per cassazione.
Camillo Mazza ha articolato un unico motivo con il quale contesta, in
relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt 44 lett. b) DPR 380/2001

reati ascrittigli contrastante con gli esiti dell’espletata istruttoria che ne avevano
dimostrato la sua totale estraneità ai fatti. Deduce, in relazione al reato edilizio,
che non vi era alcuna prova dello stato dei luoghi preesistente al sopralluogo
della Polizia Municipale e che il tecnico comunale, sentito come teste, aveva
riferito che qualche dislivello del terreno de quo, da lui ben conosciuto per
averne curato negli anni 80 l’esproprio, era presente prima dell’accertamento e
che altri movimenti di terra, di altezza non superiore ai 20 cm., erano stati
provocati dal passaggio della ruspa che, a causa del carico di terreno trasportato,
ne aveva causato lo smottamento; afferma, quanto al reato di trasporto di rifiuti,
costituiti secondo l’accusa da terra mista a rocce, che l’imputato aveva fornito la
prova della natura vegetale e dunque non nociva del terreno, mentre la sua
provenienza dal cantiere di via Manfra era stata chiarita dal teste Colella che
aveva precisato che gli veniva portato dal conducente del camion, e che neppure
poteva ipotizzarsi alcuna invasione dell’area comunale che, essendo priva di
recinzione e senza alcun divieto di transito, costituiva il passaggio obbligato per
accedere al fondo dell’imputato, privo di ingresso diretto dalla strada, sotto
forma di servitù di transito di fatto.
Nicola Russo, legale rappresentante della Rube Costruzioni, ha articolato
anch’egli un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio motivazionale
e di violazione di norme processuali, la propria estraneità ai fatti essendo stato
solo l’altro socio della Rube Costruzioni, ovverosia Luigi Benigni, ad aver dato
incarico all’autista del camion di trasportare il terreno proveniente dal cantiere
presso il fondo del Mazza, senza che la sua carica di legale rappresentante della
società potesse essere decisiva ai fini dell’attribuzione del reato contestatogli.
Afferma che in ogni caso, stante la natura agricola del fondo comunale assegnato
al Mazza, il movimento di terra contestato non poteva avere, atteso lo stato dei
luoghi, scopo diverso da quello agricolo e costituiva perciò un intervento per sua
stessa natura migliorativo. Contesta altresì che lo smottamento di terra
raggiungesse l’altezza di un metro e mezzo essendo emerso dalla deposizione
del tecnico comunale che non era superiore ai 30 cm. e che in ogni caso la

e 256 comma 1 lett. a) d.lgs. 152/2006, la responsabilità dell’imputato per i

sentenza impugnata non conteneva alcun accertamento in ordine al pericolo
idrogeologico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso del Mazza, lungi dall’individuare profili di erronea interpretazione
ovvero di erronea applicazione della norme incriminatrici indicate in rubrica,
introduce surrettiziamente, attraverso l’assunto vizio di violazione di legge,

estraneità ai fatti in forza delle stesse risultanze istruttorie esaminate dal giudice
di merito, al fine di ottenere una rivalutazione degli elementi di fatto su cui si
fonda la decisione impugnata non consentita nel giudizio di legittimità.
Tuttavia le questioni oggetto di censura, appuntandosi sul momento
valutativo del giudizio, mirano a sollecitare, nel tentativo di sostituire al metro
del giudicante altro e diverso apprezzamento, uno scrutinio improponibile in
questa sede. A questo proposito va ricordato che la Corte di cassazione è giudice
della motivazione del provvedimento impugnato e non giudice delle prove
acquisite nel corso del procedimento, con la conseguenza che in tanto è
configurabile il vizio di motivazione, che risulti dal testo del provvedimento
impugnato, o da altri atti del processo specificamente indicati, se ed in quanto si
dimostri che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di
motivazione e/o di logica, e non invece quando si opponga alla logica valutazione
degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari
altrettanto logica ma comunque significativamente diversa (Sez. U, n. 16 del
19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621). E’ principio non controverso, infatti,
che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non è
tenuta a stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei
fatti, né a condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa
giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile
opinabilità di apprezzamento.
Nel contestare la propria responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 44
lett. c) il ricorrente allude ad un sostanziale travisamento della prova, riportando
affermazioni estrapolate della testimonianza resa dal tecnico comunale, secondo
il quale taluni cumuli di terreno sarebbero preesistenti ed altri sarebbero stati
causati dal transito della ruspa, affermazioni di cui la sentenza non reca traccia.
Tuttavia la peculiare struttura del giudizio di legittimità non consente la
prospettazione di una versione alternativa del fatto, senza che venga
specificamente indicato quale sia il punto della motivazione che appare viziato
dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada
desunta: onere questo che presuppone necessariamente la puntuale allegazione

censure di natura esclusivamente motivazionale volte ad evidenziare la sua

al ricorso degli atti processuali, o comunque la loro trascrizione integrale nel
corpo dell’atto. Come già affermato da questa Corte in tema di ricorso per
cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e
per genericità, quei motivi che prospettino il vizio di manifesta illogicità o di
contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente
indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, n.
46979 del 10/11/2015 dep. 26/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053 relativamente
ad una fattispecie nella quale il ricorrente, pur lamentando l’omessa valutazione

i relativi atti processuali). L’impossibilità di conoscere, nel caso concreto, l’atto
processuale dal quale emergerebbe la prova certa dell’estraneità dell’imputato
all’abuso edilizio, costituito da movimenti di terra, effettuati senza il permesso di
costruire, si risolve perciò in un limite all’ammissibilità della doglianza, che risulta
conseguentemente conformata in termini di mera istanza di rivisitazione, in
senso favorevole al ricorrente, delle risultanze probatorie già congruamente
valutate nelle fasi di merito e preclusa al giudice di legittimità.
Il Tribunale di merito ha invece accertato con esaustiva e coerente
motivazione come il terreno comunale, limitrofo a quello del Mazza, fosse
interessato da lavori in corso di esecuzione consistenti nell’escavazione e
contestuale riporto del terreno al fine di ottenere una continuità tra i due fondi,
così da consentire all’imputato un più agevole transito, in difetto di altri accessi,
al proprio terreno, con ciò incorrendosi nel divieto di modifica delle quote
altimetriche in un’aera classificata dal Piano Urbanistico come agricola, con
conseguente vincolo di in edificabilità assoluta.
Anche con riferimento al reato di cui al capo b) le contestazioni svolte si
risolvono in censure esclusivamente fattuali inidonee a scalfire, non venendo
individuate carenze o fratture motivazionali specifiche, la tenuta sul piano logico
argomentativo della sentenza impugnata. Invero il Tribunale ha qualificato, con
argomentazioni coerenti ed aderenti alle acquisizioni processuali, come rifiuti
non pericolosi i quantitativi di terra mista a rocce sversati sul terreno comunale,
senza che la sola dimostrazione della loro innocuità per caratteristiche chimiche
(e dunque prendendo in esame la perizia prodotta a discarico dalla difesa)
potesse ritenersi sufficiente, in mancanza di tutti gli altri requisiti previsti dall’art.
186 d. Igs. 156/2001, la prova della cui sussistenza grava sull’imputato (Sez. 3,
n. 32797 del 18/03/2013 – dep. 29/07/2013, P.G., R.C., Rubegni e altri, Rv.
256661), ad escludere la configurabilità del reato di trasporto e recupero di rifiuti
al medesimo contestato.
2. Le stesse considerazioni valgono per il ricorso del Russo. Le censure
svolte si risolvono anch’esse nella prospettazione di elementi di esclusiva natura
fattuale che il ricorrente oppone alla contrastante ricostruzione del fatto
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di prova documentale e dichiarativa, aveva omesso sia di allegare sia di indicare

effettuata dal Tribunale. Essendo il fondamento della sua responsabilità basato
sulla qualifica di legale rappresentante dell’impresa incaricata del trasporto del
terreno e conseguentemente sul mancato esercizio del dovere di controllo che gli
competeva ex lege, le censure volte a sostenere la mancata riferibilità a costui
dell’ordine di trasportare il carico di rifiuti presso il terreno del coimputato, si
appalesano del tutto inidonee, introducendo temi di indagine che non risultano in
alcun modo menzionati dalla sentenza impugnata, a dimostrare l’incompiutezza
strutturale della motivazione resa dal Tribunale avellinese. Del pari inammissibili

terreno agricolo con i movimenti di terra o all’altezza di questi ultimi, che non
solo non si inficiano la linearità della pronuncia censurata, ma neppure attengono
al reato di trasporto di rifiuti ascritto all’imputato, concernendo semmai l’abuso
edilizio dal quale quest’ultimo è stato assolto.
Segue all’esito dei ricorsi la condanna, a norma dell’art.616 cod. proc. pen.,
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma
equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di C 2.000 in favore della
Cassa delle Ammende
Così deciso il 29.3.2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Donatella Galterio

Vito Di Nicola

risultano le contestazioni relative al preteso intervento migliorativo realizzato sul

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