Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20728 del 29/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20728 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
STAIANO ANGELA, nata a Vico Equense il 10.12.1953

avverso la sentenza in data 9.5.2013 del Tribunale di Torre Annunziata
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Paola Filippi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del
ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 9.5.2013 il Tribunale di Torre Annunziata ha
condannato Angela Staiano alla pena di € 600 di ammenda ritenendola colpevole
del reato di cui agli artt. 93 e 95 DPR 380/2001 per aver eseguito lavori edilizi in
un fabbricato di sua proprietà, consistiti nella chiusura perimetrale di un locale
ubicato nel sottotetto, omettendo di depositare gli atti progettuali, prima
dell’inizio di lavori presso l’Ufficio del Genio Civile, trattandosi zona sismica.
Avverso il suddetto provvedimento l’imputata ha proposto, per il tramite del
proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi.

Data Udienza: 29/03/2018

2. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge al
vizio motivazionale, l’applicabilità degli artt. 93 e 95 DPR 380/2001 per non
essere stati impiegati dall’imputata nell’esecuzione degli interventi edilizi relativi
al tetto di un immobile di sua proprietà né cemento armato né travi in ferro, con
conseguente insussistenza, non trattandosi di un intervento configurabile come
costruzione, riparazione o sopraelevazione, di un obbligo di denuncia presso
l’Ufficio del Genio Civile. Deduce che in ogni caso il giudice, incorrendo nel
travisamento della prova, aveva omesso di valutare la prova documentale

eseguito in data 27.1.2010 per l’intero intervento costituito dalla realizzazione
del tetto termico oggetto del permesso di costruire, a suo tempo debitamente
conseguito dall’imputata.
3. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio motivazionale, la
violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, atteso che pur
avendo il tribunale dato atto dell’intervenuta parziale demolizione delle opere
assolvendo l’imputata dal reato edilizio perché il fatto non sussiste, ne aveva
contraddittoriamente per le stesse opere ritenuta la colpevolezza quantunque
l’obbligo di deposito dei calcoli risultasse, al momento della pronuncia della
sentenza essere stato già assolto, avendo l’imputata a ciò provveduto sia pure
qualche mese dopo l’inizio dei lavori. Ad avviso della difesa il giudice trae
pertanto illogicamente la prova della responsabilità della prevenuta per il reato
contestatole al capo B) dalla motivazione secondo la quale la medesima era stata
assolta per essere state parte delle opere demolite e parte autorizzate da
regolare permesso di costruire; sostiene al riguardo che sia lo stesso iter
motivazionale ad essere viziato ab initio non avendo il Tribunale realizzato che il
capo B) faceva necessario riferimento alle opere di cui al capo A), in relazione al
quale era stata pronunciata l’assoluzione per insussistenza del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo che si sostanzia in censure afferenti al piano
esclusivamente motivazionale, lamentandosi per un verso il travisamento del
fatto e dall’altro il travisamento della prova, deve ritenersi inammissibile.
In relazione al primo profilo va ribadito il consolidato principio secondo cui la
indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte
circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere
limitato, per espressa volontà del legislatore, al solo accertamento sulla
congruità e coerenza dell’apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli
elementi acquisiti nel corso del processo, senza possibilità di dare una diversa
lettura degli elementi di fatto posti a base della decisione in punto sia
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decisiva, costituita dal deposito dei calcoli presso il suddetto ufficio comunale

ricostruzione dei fatti che di valutazione, né di verificare la loro rispondenza alle
acquisizioni processuali. Va invero ricordato che la Corte di cassazione è giudice
della motivazione del provvedimento impugnato e non giudice delle prove
acquisite nel corso del procedimento, con la conseguenza che in tanto è
configurabile il vizio di motivazione, che risulti dal testo del provvedimento
impugnato, o da altri atti del processo specificamente indicati, se ed in quanto si
dimostri che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di
motivazione e/o di logica, assumendo perciò un preciso difetto del percorso

effettuata dal giudice di merito l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri
di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di
Francesco, Rv. 205621; Sez. 3^, n. 12110 del 19.3.2009 n. 12110 e n. 23528
del 6.6.2006).
La preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria
valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti fasi di
merito non consente pertanto di prendere in esame l’asserito mancato utilizzo
del cemento armato o del ferro che, invece, la sentenza impugnata afferma con
chiarezza facendo puntuale riferimento alla relazione tecnica a firma del
geometra del Comune secondo cui la struttura portante del tetto, in cui si è
risolto l’intervento edilizio eseguito dall’imputata, era avvenuta con l’utilizzo di
materiali pesanti (ferro), in assenza del deposito dei calcoli strutturali
imprescindibilmente previsto in ragione del peso e della struttura delle opere
eseguite presso il competente ufficio del Genio Civile.
In ogni caso le costruzioni nelle zone sismiche sono disciplinate dal capo 4^
del D.P.R. n. 380 del 2001 e, per quanto qui interessa, le disposizioni, ai fini
dell’osservanza delle prescrizioni contenute in detto capo, non distinguono tra
opere in conglomerato cementizio armato o non armato o a struttura metallica,
richiedendo l’adempimento delle prescrizioni indipendentemente dal materiale
utilizzato per la realizzazione dell’opera e ciò in considerazione del maggiore
rigore richiesto nel controllo delle costruzioni realizzate nelle zone esposte al
rischio sismico. Poiché l’art.93 prescrive che nelle zone sismiche, di cui al
precedente art. 83 chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e
sopraelevazioni è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che
provvede a trasmettere al competente ufficio tecnico della regione copia della
domanda e del progetto che ad esso deve essere allegato, ne deriva che integra
la contravvenzione di cui all’art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, qualsiasi
intervento edilizio, con la sola eccezione di quelli di semplice manutenzione
ordinaria, effettuato in zona sismica, comportante o meno l’esecuzione di opere
in conglomerato cementizio armato, che non sia preceduto dalla previa denuncia
al competente ufficio al fine di eseguire i necessari controlli (Sez. 3, n. 48005 del

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logico-argomentativo, e non invece quando si opponga alla disamina degli atti

17/09/2014 – dep. 20/11/2014, Gulizzi, Rv. 261155) Deve perciò ritenersi
destituita di fondamento la doglianza che assume affrancata da ogni controllo e
cautela l’opera in esame effettuata in zona sismica, non rientrando la
realizzazione di un tetto a doppia falda per isolamento termico tra gli interventi
di manutenzione ordinaria, tanto più che è nello stesso ricorso a definirla come
“sopraelevazione”.
Inammissibile è altresì la doglianza con cui la ricorrente assume di aver
provveduto al deposito dei calcoli per l’intero intervento all’Ufficio del Genio

inadempimento la penale responsabilità dell’imputata: il preteso travisamento
della prova imponeva, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la
puntuale indicazione o l’allegazione al ricorso del documento, ritualmente
acquisito al processo, asseritamente tralasciato. Quale che sia la modalità di
indicazione degli altri atti del processo che può essere soddisfatta nei modi più
diversi (quale, ad esempio, l’integrale riproduzione dell’atto nel testo del ricorso,
l’allegazione in copia, l’individuazione precisa dell’atto nel fascicolo processuale
di merito), è necessario che la Corte venga messa nelle concrete condizioni di
averne contezza, senza essere costretta ad una lettura totale degli atti, dandosi
luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato
disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 5, n.
18542 del 21/01/2011 – dep. 11/05/2011, Carone, Rv. 25016801; Sez. 2, n.
47035 del 3.12.2013, Giugliano, Rv. 257499).
2. Il secondo motivo deve ritenersi inammissibile per la manifesta
infondatezza delle censure articolate dalla difesa. Al di là delle doglianze
costituenti la ripetizione del primo motivo di ricorso e già esaminate, occorre
rilevare che la pronuncia di assoluzione relativamente al reato edilizio per
insussistenza del fatto si fonda sulla successiva demolizione dell’opera abusiva.
Poiché invece il reato di cui agli artt. 93 e 95 DPR 380/2001 è istantaneo,
consumandosi nel luogo e nel momento in cui il soggetto inizi l’attività di
edificazione in carenza dei previi adempimenti o dell’autorizzazione suddetta
(Sez. 3, n. 41858 del 08/10/2008 – dep. 07/11/2008, P.M. in proc. Gifuni e altro,
Rv. 241424), la riduzione in pristino dell’opera è perciò inidonea ad influire sulla
sussistenza dell’illecito, già definitivamente esauritosi.
Il ricorso deve essere in conclusione dichiarato inammissibile. Segue a tale
esito la condanna, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente liquidata in
favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

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Civile, inequivocabilmente escluso dal Tribunale che fonda, invece, su tale

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 2.000 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso il 29.3.2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Donatella Galterio

Vito Di Nicola

o

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