Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20728 del 21/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20728 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE FEO PATRIZIA N. IL 07/05/1980
avverso la sentenza n. 4004/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
22/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/04/2015

De Feo Patrizia ricorre avverso la sentenza 22.5.13 della Corte di appello di Napoli che ha
confermato quella in data 16.3.09 del locale tribunale con la quale è stata condannata alla pena di
mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art.495 c.p.
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. sia per mancanza di motivazione in ordine alle ragioni giustificatrici

suoi confronti, avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto del tutto generico,
atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati
i capi o i punti oggetto di doglianza.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 21 aprile 2015
IL CON GLIERE estensore

della pronuncia di condanna, sia perché, non essendo emerso alcun elemento di responsabilità nei

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