Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20727 del 29/01/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 20727 Anno 2016
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova nel procedimento a carico di Cakoni
Adhurim, nato a Rrethe Baz (Albania),i1 24/05/1983,
avverso la sentenza emessa in data 27/04/2015 dal Tribunale di Savona che, ai sensi dell’art.
444 cod. proc. pen., ha applicato al predetto la pena di anni due di reclusione ed euro 200,00
di multa per i delitti di cui agli artt. 624 bis, commi 1 e 3, 337 cod. pen.

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott.ssa Marilia Di Nardo, pervenute in data 05/11/2015, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1

Data Udienza: 29/01/2016

1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Savona in composizione monocratica, ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava al Cakoni Adhurim la pena di anni due di reclusione ed
euro 200,00 di multa, con pena sospesa.
2. Il P.G. presso la Corte di Appello di Genova ricorre ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc.
pen., per violazione di legge in quanto il giudice non ha applicato la pena per le due autonome
fattispecie di reato, mancando la prova della identità del disegno criminoso, ovvero ha omesso

3. Il P.G., in persona della dott.ssa Marilia Di Nardo, ha fatto pervenire conclusioni scritte in
data 05/11/2015, con cui ha chiesto l’inammissibilità del ricorso, in quanto salva l’ipotesi di
pena illegale, per pacifica giurisprudenza l’accordo raggiunto tra le parti e recepito dal giudice
nella sentenza ex art. 444 cod. prc. pen preclude la successiva censura da parte del P.G. del
merito delle valutazioni.
In data 18/01/2016 veniva depositata memoria ex art. 611 cod. proc. pen., a firma del Cakoni
Adhurim, con cui, ripercorsa la vicenda processuale,si chiedeva il rigetto del ricorso del P.G. o,
in subordine, l’annullamento della sentenza con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Non appare revocabile in dubbio che, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti,
avuto riguardo alla peculiarità e natura premiate del rito, oggetto di valutazione da parte del
giudice, ai fini della verifica della congruità della pena, debba essere il risultato finale
dell’accordo; ne consegue che, quanto all’aumento di pena per la continuazione, non vi è
necessità di una specifica motivazione nel senso della esplicita indicazione dell’aumento sulla
pena base, ma è sufficiente la valutazione della pena finale, purché non illegale (Sez. 4,
sentenza n. 4382 del 28/09/2000 Rv. 217696; Sez. 6, sentenza n. 7401 del 31/01/2013, Rv.
254879).

Ne deriva, pertanto, l’inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara ilil ricors inammissibile.

2

di applicare l’aumento per la continuazione.

Così deciso in Roma, il 29/01/2016

Il Presidente

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA