Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20726 del 27/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20726 Anno 2018
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Fiorito Andrea, nato a Piacenza il 13/12/1972

avverso la sentenza del 4/7/2017 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo dichiarare
inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4/7/2017, la Corte di appello di Bologna, in parziale
riforma della pronuncia emessa il 31/3/2016 dal Tribunale di Piacenza,
rideterminava la pena inflitta ad Andrea Fiorito, esclusa la ritenuta
continuazione, in venti giorni di reclusione e 150,00 euro di multa; allo stesso nella qualità di legale rappresentante della “Demetra Pharmaceutical s.r.l.” – era
contestato il reato di cui all’art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla I. 11 novembre 1983, n. 638, per aver

Data Udienza: 27/03/2018

omesso il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate sulle
retribuzioni dei dipendenti nell’anno 2013 (per il precedente, l’imputato era stato
assolto in primo grado), per un ammontare superiore a 10.000,00 euro annui.
2. Propone ricorso per cassazione il Fiorito, a mezzo del proprio difensore,
deducendo – con unico motivo – l’inosservanza ed erronea applicazione della
norma contestata. La Corte di appello, confermando la pronuncia di condanna,
non avrebbe adeguatamente valutato la crisi economica che avrebbe colpito la
società, come invece dovuto alla luce della costante giurisprudenza di questa

supportata dal dolo generico, richiedendo quindi la volontarietà/rimproverabilità
dell’omissione contributiva, non ravvisabile a fronte di una situazione di difficoltà
economica.
Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Al riguardo, occorre innanzitutto premettere che il debito verso il fisco è
collegato con l’obbligo di erogazione degli emolumenti ai dipendenti; ogni
qualvolta il sostituto d’imposta effettua tali erogazioni, quindi, sorge a suo carico
il dovere di accantonare le somme dovute all’Erario, organizzando le risorse
disponibili in modo da poter adempiere all’obbligazione tributaria.
4. Ciò premesso, osserva la Corte che, per costante e condiviso indirizzo di
legittimità, per l’integrazione della fattispecie quanto alla sussistenza
dell’elemento soggettivo risulta sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e
volontà di non versare all’Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato
(per tutte, Sez. U, n. 37425 del 28/3/21013, Favellato, Rv. 255759); dolo
generico che, peraltro, può essere escluso dal giudice in considerazione del
modesto importo delle somme non versate o della discontinuità ed episodicità
delle inadempienze riscontrate (per tutte, Sez. 3, n. 3663 dell’8/1/2014, De
Michele, Rv. 259097). Dolo generico che, ancora, è ravvisabile nella consapevole
scelta di omettere i versamenti dovuti, non rilevando la circostanza che il datore
di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte
a debiti ritenuti più urgenti (tra le molte, Sez. 3, n. 3705 del 19/12/2013,
Casella, Rv. 258056; Sez. 3, n. 13100 del 19/1/2011, Biglia, Rv. 249917);
proprio a questo riguardo, infatti, si è sovente sostenuto che il reato sussiste
anche quando il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà
economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai
dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell’attività

2

Corte; la condotta illecita – tipica di un reato omissivo proprio – sarebbe infatti

di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute all’erario, essendo suo
onere quello di ripartire le risorse esistenti all’atto della corresponsione delle
retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò
comporta l’impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare (tra le
molte, Sez. 3, n. 43811 del 10/4/2017, Agozzino, Rv. 271189; Sez. 3, n. 38269
del 25/9/2007, Tafuro, Rv. 237827).
5. Tutto quanto ribadito, costituisce costante indirizzo di legittimità anche
quello per cui, nel reato in esame, l’imputato può invocare la assoluta

responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di
allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della
crisi economica che ha investito l’azienda, sia l’aspetto della impossibilità di
fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in
concreto (Sez. 3, n. 20266 dell’8/4/2014, Zanchi, Rv. 259190); occorre, cioè, la
prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse
necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni
tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli
per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza
di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il
debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e
ad egli non imputabili (Sez. 3, n. 8352 del 24/6/2014, Schirosi, Rv. 263128;
Sez. 3, n. 20266 dell’8/4/2014, Zanchi, Rv. 259190; Sez. 3, n. 5467 del
5/12/2013, Mercutello, Rv. 258055).
6.

Orbene, così individuati i fondamentali approdi ermeneutici che

disciplinano la materia, ritiene la Corte che il Collegio di appello ne abbia fatto
buon governo, richiamandoli integralmente e dimostrando, quindi, di condividerli
appieno con riguardo alla vicenda in esame. Quel che, peraltro, il ricorrente
contesta, ma in termini all’evidenza del tutto generici, ossia sviluppando soltanto
una descrizione dogmatica dell’istituto, nei suoi caratteri oggettivi e soggettivi, in
uno con taluni riferimenti giurisprudenziali, senza alcun richiamo specifico al caso
di specie e, soprattutto, al passaggio motivazionale che si vorrebbe censurare.
7. Il gravame, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 2.000,00.

3

impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2018

o sigliere estensore

Il Predente

Il

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