Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20726 del 21/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20726 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
URSACIUC CRISTIAN IONUT N. IL 21/12/1982
STRECHIE INA N. IL 15/01/1990
avverso la sentenza n. 387/2014 TRIBUNALE di PESARO, del
03/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/04/2015

Ursaciuc Cristian Ionut e Strechie ma ricorrono avverso la sentenza 3.5.14, emessa dal Tribunale
di Pesaro ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata, per il reato di furto
aggravato in concorso, concesse le attenuanti generiche e quella di cui all’art.62 n.4 c.p. con il
criterio della equivalenza per Ursaciuc e della prevalenza per Strechie, a Ursaciuc la pena di mesi
cinque di reclusione ed € 200,00 di multa e a Strechie quella di mesi tre di reclusione ed €100,00 di

Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con due distinti atti di
identico contenuto, violazione dell’art.606, comma 1, lett. b) c.p.p. per non essere stato ritenuto il
reato di tentato furto, dal momento che la condotta si era svolta sotto il controllo del personale di
sorveglianza.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto manifestamente
infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129
c.p.p., facendo riferimento in particolare alle dichiarazioni confessorie dei due imputati.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455), senza che
possa accedersi alla configurazione del tentativo di furto, avendo il giudice di merito rilevato che il
furto era stato sì osservato dal personale del supermercato, che aveva notato i due rimuovere la
placca antitaccheggio, ma i prevenuti erano stati fermati dopo il superamento delle casse avvenuto
senza il pagamento della bottiglia di champagne, ma solo di altri generi alimentari, della quale
pertanto avevano conseguito, non importa per quanto apprezzabile tempo, l’esclusivo possesso.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.

multa. Pena sospesa per entrambi.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 21 aprile 2015

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