Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20725 del 27/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20725 Anno 2018
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Maj Claudio, nato a Piacenza il 18/3/1953

avverso la sentenza del 27/4/2017 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo dichiarare
inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Gabriele Ferabecoli in
sostituzione dell’Avv. Stefano Dell’Argine, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27/4/2017, la Corte di appello di Bologna confermava la
pronuncia emessa il 23/3/2016 dal Tribunale di Piacenza, con la quale Claudio
Maj era stato giudicato colpevole del reato di cui all’art. 2, comma 1-bis, d.l. 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla I. 11 novembre

Data Udienza: 27/03/2018

1983, n. 638, e condannato alla pena di venti giorni di reclusione e 100,00 euro
di multa; allo stesso, nella qualità di legale rappresentante della “Tipo Lito
Farnese di Maj Claudio & C. s.a.s.”, era contestato di aver omesso il versamento
delle ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei
dipendenti nell’anno 2013 (per il precedente, l’imputato era stato assolto in
primo grado), per l’ammontare di circa 15.600,00 euro.
2. Propone ricorso per cassazione il Maj, a mezzo del proprio difensore,
deducendo – con unico motivo – il vizio motivazionale in ordine alle cause che lo

quanto indicato in sentenza, la società del ricorrente non sarebbe stata investita
da una mera carenza di liquidità, ma da una gravissima crisi economica e
finanziaria, dovuta, per un verso, ad una drastica riduzione del fatturato e, per
altro verso, agli importanti oneri finanziari che la stessa avrebbe dovuto
comunque fronteggiare, relativi ad investimenti effettuati prima della crisi sorta
nel 2007-2008 (in particolare, per l’acquisto di macchinari e relativi
finanziamenti). Crisi che, peraltro, il ricorrente avrebbe ampiamente
documentato, producendo bilanci, conti economici e stati patrimoniali, senza
però avere di ciò alcun riscontro in sentenza; nella quale, peraltro, nessun
accenno si scorgerebbe neppure quanto ai mutui ed alle ipoteche accesi dai due
soci sui propri beni personali, pur di garantire l’andamento della società. Ne
deriverebbe, pertanto, la palese assenza del dolo del reato contestato,
ulteriormente confermata, peraltro, dal versamento – comunque avvenuto delle retribuzioni ai dipendenti, con presentazione tempestiva dei modelli DM10 e
conseguente – di fatto – autodenuncia dell’imprenditore.
Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta fondato.
Al riguardo, occorre innanzitutto premettere che il debito verso il fisco è
collegato all’obbligo di erogazione degli emolumenti ai dipendenti; ogni qualvolta
il sostituto d’imposta effettua tali erogazioni, quindi, sorge a suo carico il dovere
di accantonare le somme dovute all’Erario, organizzando le risorse disponibili in
modo da poter adempiere all’obbligazione tributaria.
4. Ciò premesso, osserva la Corte che, per costante e condiviso indirizzo di
legittimità, per l’integrazione della fattispecie quanto alla sussistenza
dell’elemento soggettivo risulta sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e
volontà di non versare all’Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato
(per tutte, Sez. U, n. 37425 del 28/3/21013, Favellato, Rv. 255759); dolo

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avrebbero costretto all’omissione contributiva riscontrata. Diversamente da

generico che, peraltro, può essere escluso dal giudice in considerazione del
modesto importo delle somme non versate o della discontinuità ed episodicità
delle inadempienze riscontrate (per tutte, Sez. 3, n. 3663 dell’8/1/2014, De
Michele, Rv. 259097). Dolo generico che, ancora, è ravvisabile nella consapevole
scelta di omettere i versamenti dovuti, non rilevando la circostanza che il datore
di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte
a debiti ritenuti più urgenti (tra le molte, Sez. 3, n. 3705 del 19/12/2013,
Casella, Rv. 258056; Sez. 3, n. 13100 del 19/1/2011, Biglia, Rv. 249917);

anche quando il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà
economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai
dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell’attività
di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute all’erario, essendo suo
onere quello di ripartire le risorse esistenti all’atto della corresponsione delle
retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò
comporta l’impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare (tra le
molte, Sez. 3, n. 43811 del 10/4/2017, Agozzino, Rv. 271189; Sez. 3, n. 38269
del 25/9/2007, Tafuro, Rv. 237827).
5. Tutto quanto ribadito, costituisce costante indirizzo di legittimità anche
quello per cui, nel reato in esame, l’imputato può invocare la assoluta
impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della
responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di
allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della
crisi economica che ha investito l’azienda, sia l’aspetto della impossibilità di
fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in
concreto (Sez. 3, n. 20266 dell’8/4/2014, Zanchi, Rv. 259190); occorre, cioè, la
prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse
necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni
tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli
per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza
di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il
debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e
ad egli non imputabili (Sez. 3, n. 8352 del 24/6/2014, Schirosi, Rv. 263128;
Sez. 3, n. 20266 dell’8/4/2014, Zanchi, Rv. 259190; Sez. 3, n. 5467 del
5/12/2013, Mercutello, Rv. 258055).
6.

Orbene, così richiamati i fondamentali approdi ermeneutici che

disciplinano la materia, ritiene la Corte che il Collegio di appello non ne abbia
fatto buon governo, redigendo al riguardo una motivazione del tutto insufficiente
e, come tale, censurabile in questa sede. In particolare, e pacifica la contestata

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proprio a questo riguardo, infatti, si è sovente sostenuto che il reato sussiste

omissione contributiva, la sentenza si è limitata a sottolineare – in termini del
tutto generici – che “dalla documentazione prodotta dall’imputato (la cui società
non è mai fallita) emerge con evidenza AL MASSIMO una crisi di liquidità, risolta
con la consapevole commissione del reato de quo e non con altre possibili
soluzioni”; da tale sintetico argomento, tuttavia, emerge che il Collegio non ha
neppure valutato – né, tantonneno smentito – le numerose produzioni offerte
dalla difesa, ed ampiamente richiamate nel gravame di merito, volte ad
evidenziare elementi che avrebbero potuto incidere quantomeno sul profilo

riguardo ai mutui che il ricorrente avrebbe acceso, con garanzia su propri
immobili, per reperire liquidità, quel che potrebbe rappresentare una “possibile
soluzione” al reato invece negata dalla Corte di merito).
La pronuncia, pertanto, deve essere annullata con rinvio ad altra sezione
della Corte di appello di Bologna, per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di
Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2018

igliere estensore

Il Presidente

psicologico della condotta, nei termini sopra richiamati (ad esempio, con

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