Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20725 del 21/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20725 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SARDO MAURIZIO N. IL 13/03/1974
avverso la sentenza n. 5338/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
08/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/04/2015

Sardo Maurizio ricorre avverso la sentenza 8.5.13 della Corte di appello di Napoli con la quale, in
parziale riforma di quella in data 19.5.09 del locale tribunale, ritenuta la prevalenza delle attenuanti
generiche sull’aggravante del reato di lesioni di cui al capo A), è stata rideterminata la pena, per i
reati di lesioni, ingiurie e minacce gravi, unificati ex art.81 cpv. c.p., in mesi quattro di reclusione,
con conferma delle statuizioni civili.
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l’irrogazione della sola pena pecuniaria, essendo il reato di lesioni da considerarsi non aggravato.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente
infondato.
Legittimamente, infatti, è stata irrogata, per il reato di lesioni ( aggravate dall’uso di un cacciavite),
la pena detentiva, pur in presenza di attenuanti generiche prevalenti.
Il giudizio di prevalenza delle attenuanti ex art.62-bis c.p., non elide infatti la portata
dell’aggravante di cui all’art.585 c.p., con la conseguenza che il trattamento sanzionatorio più lieve,
previsto dall’art.52 lett.b) d.lgs. n.274 del 2000, non si applica al delitto di lesioni volontarie
aggravato a norma dell’art.585 c.p., neanche se la circostanza aggravante sia stata neutralizzata per
effetto delle attenuanti, in quanto tale reato non è attribuito alla competenza del giudice di pace—
presupposto per il più mite regime punitivo — trattandosi di delitto perseguibile d’ufficio (v. Cass.,
sez.V, 15 aprile 2004;11.22830; Sez.V, 26 noVembre 2008, n:46133).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una son-ima di favore della Cassa delle Anntende -che reputàsi equo determinare in
€1.000,00.

comma 1, lett.b) c.p.p. perché al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche doveva seguire

P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma, 21 aprile 2015

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