Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20724 del 27/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20724 Anno 2018
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

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sul ricorso proposto da
Del Fabro Manuela, nata ad Udine il 7/6/1973

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AG 2018

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avverso la sentenza del 9/2/2017 della Corte di appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo dichiarare
inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Marcello Pizzi in
sostituzione dell’Avv. Gabriele Bano, che ha concluso chiedendo l’accoglimento
del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9/2/2017, la Corte di appello di Trieste confermava la
pronuncia emessa il 30/3/2015 dal Tribunale di Udine, con la quale Manuela Del
Fabro era stata riconosciuta colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod.
pen., 2, comma

1-bis,

d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con

Data Udienza: 27/03/2018

modificazioni, dalla I. 11 novembre 1983, n. 638 e condannata alla pena di
quattro mesi, tredici giorni di reclusione e 433,00 euro di multa; alla stessa nella qualità di titolare dell’impresa individuale “Studio Del Fabro” – era
contestato di aver omesso il versamento delle ritenute previdenziali ed
assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti, per gli anni 2011 e 2012,
per un ammontare di 20.137,00 euro.
2. Propone ricorso per cassazione la Del Fabro, a mezzo del proprio
difensore, deducendo i seguenti motivi:

istruttorie e con la documentazione in atti, la sentenza di appello – al pari di
quella di primo grado – si sarebbe pronunciata sulla “Studio Del Fabro s.r.l.”,
soggetto giuridico diverso dalla omonima ditta individuale; quel che avrebbe
inciso sull’intero corso dell’istruttoria, a muover dalla sussistenza della
condizione di procedibilità data dalla notifica dell’accertamento compiuto
dall’INPS;
– violazione, inosservanza o erronea applicazione di legge penale;
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Contrariamente all’assunto di cui alla sentenza, il reato in oggetto avrebbe
natura commissiva, non omissiva, come peraltro affermato dalle Sezioni unite di
questa Corte; costituirebbe onere del pubblico ministero, pertanto, provare non
solo il mancato versamento delle ritenute, ma anche – a monte – l’effettivo
pagamento delle retribuzioni e, di seguito, l’effettiva trattenuta (dalle buste
paga) del contributo previdenziale a carico del lavoratore. Di ciò, tuttavia, agli
atti difetterebbe ogni prova, sì da non potersi ammettere l’inversione del relativo
onere che la sentenza intenderebbe porre a carico della ricorrente, con palese
violazione della presunzione di innocenza (o di non colpevolezza) di cui al dettato
costituzionale. Quanto precede, peraltro, inciderebbe anche sul dolo del reato,
che la Corte di appello avrebbe dovuto escludere sul presupposto che la
ricorrente non si sarebbe occupata della materia in esame, delegandola ad altri.
Si chiede, pertanto, l’annullamento della decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente, deve rilevarsi che entrambe le annualità oggetto di
contestazione superano la soglia dei 10.000 euro annui di cui all’art. 2 in rubrica;
le omissioni riscontrate, infatti, sono pari a 10.005,00 euro per il 2011 e a
10.312,00 euro per il 2012.
3. Ciò premesso, il ricorso risulta manifestamente infondato.

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– contraddittorietà della motivazione. In contrasto con numerose emergenze

Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di
legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della
decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo,
restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si
richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale

cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare
percepibile

ictu °culi;

ciò in quanto l’indagine di legittimità sul discorso

giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato
demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del
legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argonnentativo (Sez.
U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).
In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte,
osserva allora il Collegio che le censure mosse dalla ricorrente al provvedimento
impugnato si evidenziano come inammissibili; ed invero, dietro la generica
parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, la stessa di fatto
invoca a questa Corte una nuova ed alternativa lettura delle medesime
emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici del merito, sollecitandone una
lettura diversa e più favorevole.
Il che, come appena indicato, non è consentito.
4. A ciò si aggiunga che il Collegio di appello – pronunciandosi proprio sulle
questioni qui riproposte – ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata
su oggettivi elementi dibattimentali e priva di qualsivoglia illogicità manifesta o
contraddittorietà; come tale, dunque, non censurabile.
5. Innanzitutto, quanto al soggetto giuridico interessato dall’accertamento,
la sentenza lo ha individuato con sicurezza nella ditta individuale “Studio Del
Fabro”, non già nella omonima società a responsabilità limitata; in particolare, la
Corte di merito ha specificato che tutta la documentazione in atti (denuncia
INPS, prospetti delle inadempienze, diffida notificata alla ricorrente, istruzioni per
il pagamento, tutte le “attestazioni delle denunce contributive” relative alle
mensilità contestate, emesse sulla base dei modelli DM10 presentati dalla ditta)
era intestata e riferita alla sola ditta individuale. Ancora, la sentenza ha precisato
che, sebbene due testi indotti dalla difesa avessero affermato di esser dipendenti
della “Studio del Fabro s.r.l.” e che, in seno a questa, vi fosse una ripartizione di
competenze, ciò non comportava affatto – anche alla luce di quanto precede che l’accertamento avesse riguardato proprio (e solo) questa società di capitali.

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l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e),

Un argomento del tutto adeguato, dunque, e privo di ogni vizio. Contro il
quale, peraltro, non può certo valere la doglianza di cui al primo motivo di
ricorso, con la quale si vorrebbe che questa Corte procedesse a nuovo esame
della documentazione in atti, peraltro neppure allegata, sì da evidenziarsi
ulteriormente l’inammissibilità della richiesta.
6. Manifestamente infondato, di seguito, risulta anche il secondo motivo di
censura.
Sul punto, ed in adesione alla sentenza impugnata, deve esser innanzitutto

versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali costituisce illecito
omissivo istantaneo, che si consuma alla scadenza del termine entro il quale il
datore di lavoro deve versare le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai
propri dipendenti, momento nel quale deve sussistere l’elemento soggettivo (per
tutte, Sez. 3, n. 43607 del 15/9/2015, Piro, Rv. 265284). In senso contrario,
peraltro, non può valere il precedente ed autorevole arresto di questa Corte
menzionato nel gravame (Sez. U., n. 27641 del 28/5/2003, Silvestri, Rv.
224609), atteso che, nell’occasione, il Supremo Collegio ha soltanto inteso
ribadire che la configurabilità del reato – certamente omissivo – presuppone il
precedente pagamento delle retribuzioni e la trattenuta delle ritenute dovute dal
dipendente; principio che la Corte di appello non ha affatto superato, e che
questo Collegio di certo condivide.
Ancora, deve qui confermarsi l’indirizzo – fatto proprio dalla Corte di merito
– in forza del quale l’onere incombente sul pubblico ministero di dimostrare
l’avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti è assolto con
la produzione del modello DM 10, che ha natura ricognitiva della situazione
debitoria del datore di lavoro (retribuzioni corrisposte ai dipendenti, dei
contributi dovuti e degli eventuali conguagli); con l’effetto che la sua
compilazione e presentazione equivale all’attestazione all’ente di aver corrisposto
le retribuzioni in relazione alle quali non sono stati versati i contributi (tra le
altre, Sez. 3, n. 42715 del 28/6/2016, Franzoni, Rv. 267781; Sez. 3, n. 43602
del 9/9/2015, Baollone, Rv. 265272; Sez. 3, n. 37330 del 15/7/2014, Valenza,
Rv. 259909). Ne deriva, ulteriormente, che grava poi sull’imputato il compito di
provare, in difformità dalla situazione rappresentata nelle denunce retributive
inoltrate, l’assenza del materiale esborso delle somme (Sez. 3, n. 7772 del
5/12/2013, Di Gianvito, Rv. 258851; Sez. 3, n. 32848 dell’8/7/2005, Smedile,
Rv. 232393). E senza che, al riguardo, possa condividersi la tesi difensiva circa
l’inversione dell’onere probatorio che, in tal modo, verrebbe a gravare
sull’imputato; a fronte di una prova presuntiva (iuris tantum) quanto all’effettivo
pagamento delle retribuzioni, infatti, costituisce onere dell’interessato la

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ribadito il pacifico e condiviso indirizzo secondo il quale il reato di omesso

dimostrazione – di pari efficacia – di un fatto eguale e contrario, che deve
possedere un’intrinseca forza persuasiva, non potendosi certo esaurire – come
nel caso di specie – nella mera negazione di aver retribuito i dipendenti nei mesi
di interesse.
E con la precisazione per cui, in contrasto con questi argomenti, non rileva
neppure l’affermazione secondo la quale “la Del Fabro ben potrebbe anche aver
corrisposto al lavoratore la retribuzione al netto del contributo, quindi senza nulla
voler trattenere né di fatto trattenere…per ragioni di indisponibilità di cassa”; si

7.

Nei medesimi termini, infine, deve esser ritenuta manifestamente

infondata anche la censura in punto di dolo, che si pretenderebbe assente in
ragione della delega che la ricorrente avrebbe rilasciato ad altri quanto ai profili
previdenziali. Osserva il Collegio, infatti, per un verso, che anche tale aspetto
attiene esclusivamente al merito della vicenda, qui non valutabile, e, per altro
verso, che la sentenza di appello – pronunciandosi al riguardo – ha
correttamente evidenziato gli obblighi in capo alla ricorrente, quale titolare della
ditta individuale, anche in campo fiscale; ciò, peraltro, non essendo stata
neppure dedotta una ragione che potesse anche solo far ipotizzare una
incapacità/impossibilità, sul punto, in capo alla Del Fabro.
8. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2018
/-

tratta, invero, – di un’asserzione del tutto fattuale, astratta ed ipotetica.

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