Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20721 del 21/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20721 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MORELLI FRANCESCA

sul ricorso proposto da:
RINDONE GIUSEPPE nato il 31/08/1983 a MAZZARINO

avverso la sentenza del 19/02/2015 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 21/04/2016, la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del GIULIO ROMANO
che ha concluso per

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Data Udienza: 21/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Caltanissetta ha confermato la
sentenza del Giudice di Pace di Riesi che condannava alla pena di giustizia ed al
risarcimento dei danni in favore della parte civile, Rindone Giuseppe, ritenuto
responsabile dei reati di lesioni, ingiurie e minacce in danno di Lo Bue Dalila.

censura.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in quanto il giudice di
merito avrebbe dovuto applicare la causa di non punibilità di cui all’art.599 c.p.
quanto al reato di ingiurie, dichiarare l’insussistenza del fatto quanto al reato di
lesioni e l’improcedibilità dei reati contestati al capo b) per tardività della querela.
Si sostiene che i fatti attengono essenzialmente ad un alterco, verificatosi il
23.9.07, che aveva visto contrapporsi il Rindone e la Lo Bue, ex fidanzata, e nel
corso del quale i protagonisti si erano ingiuriati vicendevolmente.
Quanto alle lesioni, che secondo la parte lesa sarebbero derivate da uno schiaffo
al volto infertole dell’uomo, non sarebbero compatibili, secondo il difensore, con
la dinamica riferita, vista la diagnosi di cefalea e contusioni al braccio.
Per quanto riguarda le condotte enunciate al capo b) dell’imputazione,
riguardanti l’invio di messaggi ingiuriosi ed intimidatori sempre da parte del
Rindone alla Lo Bue, si sostiene che la querela è tardiva, essendo stata sporta il
12.12.07 a fronte di episodi contestati come avvenuti nei mesi di agosto e
settembre 2007.
In ogni caso, difetterebbe totalmente la prova del fatto, non essendo mai stati
acquisiti in giudizio i files o i supporti digitali contenenti gli sms oggetto
dell’imputazione.
2.2. Con il secondo motivo si chiede venga applicata la causa di non punibilità di
cui all’art.131 bis c.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto ripropone le medesime censure, nel merito,
contenute nell’atto d’appello a cui il giudice di secondo grado ha fornito ampia ed
esaustiva replica, con giudizio in fatto incensurabile in questa sede.
1.1. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono
nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente

1

2. Propone tempestivo ricorso il difensore dell’imputato articolando due motivi di

disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma
soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una
critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del
11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).
1.2. In tema di ricorso in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma primo lett. e),

elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa
decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di
decisività, non possono dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non
costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi
singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l’esame del complesso probatorio
entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la
consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai
fini della compattezza logica dell’impianto argonnentativo della motivazione. (Sez.
2, n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 25498).
2. Il passaggio relativo alla intempestività della querela è generico e il ricorrente
non ha allegato gli atti su cui si fonda, così violando il principio di autosufficienza
del ricorso.
3. L’inammissibilità del ricorso preclude l’eventuale applicazione della causa di
esclusione della punibilità di cui all’art.131 bis c.p.e della causa estintiva della
prescrizione, benchè il termine massimo di prescrizione sia decorso il 16.4.15 per
i primi episodi e il 15.6.15 per gli ultimi, considerato il periodo di sospensione di
sessanta giorni dovuto ad un rinvio per legittimo impedimento.
L’inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di
impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non
punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione
intervenuta nelle more del procedimento di legittimità. Sez. 2, n. 28848 del
08/05/2013 Rv. 256463, la possibilità di riconoscere l’estinzione del reato in
presenza di un ricorso inammissibile è riconosciuta da un indirizzo
giurisprudenziale di cui è espressione, da ultimo, Sez. 4, n. 27160 del
17/04/2015 Rv. 264100, ma si riferisce esclusivamente alla prescrizione
maturata prima della sentenza d’appello, quindi nelle more del giudizio di merito,
cioè in un caso diverso da quello in esame.

la denunzia di minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di

“In tema di particolare tenuità del fatto, l’inammissibilità del ricorso per
cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi
di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di
rilevare e dichiarare l’esclusione della punibilità, prevista dall’art. 131-bis cod.
pen., pur trattandosi di “ius superveniens” più favorevole al ricorrente.”
In questi termini Sez. F, Sentenza n. 40152 del 18/08/2015 Rv. 264573.

all’art.594 c.p., sicchè, limitatamente a tale reato, deve essere disposto
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
4.1. Nè la sentenza impugnata né quella di primo grado contengono una
dettagliata ricostruzione del processo attraverso il quale i giudici di merito hanno
determinato la pena, di tal che è impossibile per questa Corte di legittimità
rideterminarla escludendo le pene comminate per i reati di ingiuria e facendo
ricorso ai poteri di cui all’art.620 lett.1) c.p.p.
Andrà quindi disposto il rinvio ad una diversa sezione del Tribunale di
Caltanissetta per la rideterminazione della pena.
5. Quanto alla richiesta del difensore della parte civile, oggi presente, di
procedere alla condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di difesa della
parte civile per questo grado di giudizio, va evidenziato che “La parte civile non
può ottenere la rifusione delle spese processuali all’esito del giudizio di legittimità
che si è concluso con l’annullamento con rinvio, ma può far valere le proprie
pretese nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrà accertare
la sussistenza, a carico dell’imputato, dell’obbligo della rifusione delle spese
giudiziali in base al principio della soccombenza, con riferimento all’esito del
gravame.” Sez. 5, n. 25469 del 23/04/2014 Rv. 262561
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di ingiuria
perchè il fatto non è previsto dalla legge quale reato.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e rinvia al Tribunale di Caltanissetta
altra sezione per la determinazione della pena.
Così deciso il 21 aprile 2016
Il Preside

4. Va, invece, rilevata l’intervenuta depenalizzazione della fattispecie di cui

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