Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20720 del 21/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20720 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MORELLI FRANCESCA

sul ricorso proposto da:
LOLLI PAOLO nato il 26/03/1957 a MILANO

avverso la sentenza del 23/06/2015 del GIUDICE DI PACE di PIACENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 21/04/2016, la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del GIULIO ROMANO
che ha concluso per

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Data Udienza: 21/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Piacenza ha dichiarato non
doversi procedere nei confronti di Lolli Paolo in ordine ai reati di percosse e ingiurie
per particolare tenuità del fatto.
2. Propone tempestivo ricorso il difensore di fiducia dell’imputato articolando due
motivi di censura.

relazione all’art.16 c.p. e l’erronea applicazione dell’art.469 co.1 bis c.p.p.
Si sostiene che nel processo innanzi al Giudice di Pace è applicabile unicamente
l’istituto di cui all’art.34, trattandosi di una disciplina specifica rispetto a quella più
generale introdotta dall’art.131 bis c.p., di tal che sarebbe illegittima la pronuncia
impugnata che si fonda esclusivamente sul quest’ultima norma.
2.2. Con il secondo motivo si deduce l’inosservanza dell’art.469 co.1 c.p.p. e l’
erronea applicazione dell’art. 469 co.1 bis c.p.p. ovvero l’incostituzionalità di tale
norma per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost.
Il Giudice di Pace ha fissato l’udienza per procedere al tentativo di conciliazione ai
sensi dell’art.29 co.4 e, preso atto del mancato accordo, nell’udienza
immediatamente successiva ha pronunciato la sentenza impugnata, senza
interpellare il Pubblico Ministero e l’imputato così come prescritto dall’art. 469 co.1
c.p.p.
Si sostiene che l’entrata in vigore dell’art.469 co.1 bis c.p.p., che prevede
l’audizione in camera di consiglio anche della parte offesa in caso di pronuncia di
non doversi procedere ex art.131 bis c.p., non incide sugli adempimenti indicati al
co.1 e quindi permane il diritto, in capo al Pubblico Ministero e all’imputato, di
opporsi alla definizione anticipata del giudizio con la pronuncia di una sentenza
predibattimentale di improcedibilità per la sussistenza di una causa di non
punibilità.
Una diversa interpretazione della norma presterebbe il fianco a critiche di
incostituzionalità per contrasto con le norme indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato; costituisce principio recentemente affermato in
giurisprudenza quello per cui la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131
bis cod. pen., introdotta dal D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, non è applicabile ai
procedimenti davanti al Giudice di Pace, poichè in questi si applica la disciplina
1

2.1. Con il primo motivo si denunzia l’inosservanza dell’art.34 d.lgs.274/00 in

prevista dall’art. 34 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, da considerarsi norma
speciale, e quindi prevalente, rispetto a quella dettata dal codice penale. (Sez. F,
n. 38876 del 20/08/2015 Rv. 264700 )
Erroneamente, quindi, il Giudice di Pace ha applicato la disciplina di cui all’art. 131
bis c.p.in luogo di quella, specifica, prevista dal d.lgs.274/00.
2. Va incidentalmente osservato che, in ogni caso, la sentenza emessa ai sensi
dell’art. 469, comma 1-bis cod. proc. pen.,

nell’ipotesi di non punibilità

medesimo ed il PM consensualmente non si oppongano alla dichiarazione di
improcedibilità, rinunciando alla verifica dibattimentale.

(Sez. 3, n. 47039 del

08/10/2015 Rv. 265446 e Sez.2 del 23.3.16 n.12305).
3. La fattispecie di cui all’art.594 c.p.è stata depenalizzata a seguito dell’entrata in
vigore della 1.7/16; limitatamente a tale reato andrà quindi disposto l’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata.
4. Analoga pronuncia definisce il presente giudizio di legittimità con riferimento al
residuo delitto di percosse, posto che la sentenza di merito è stata pronunciata
fuori dalle ipotesi consentite.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto al delitto di ingiuria perchè il
fatto non è previsto dalla legge come reato.
Annulla senza rinvio la medesima sentenza quanto al delitto di percosse e dispone
la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Piacenza.
Così deciso il 21 aprile 2016
residen

dell’imputato per la particolare tenuità del fatto, presuppone che l’imputato

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