Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20720 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20720 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: CORBETTA STEFANO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
Ablaye Mbaye, nato in Senegal il 31/12/1970
Diop Mamadou Mansour, nato in Senegal il 10/01/1980
Diop Magate, nato in Senegal il 25/03/1977

avverso la sentenza del 31/05/2017 della Corte d’appello di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi.

Data Udienza: 21/03/2018

.

RITENUTO IN FATTO

1. In parziale riforma della sentenza resa, all’esito di giudizio abbreviato, dal
tribunale di Catania, appellata dagli imputati, la Corte d’appello di Catania
assolveva Mansour Mamadou Diop dal reato di cui all’art. 14, comma 5 ter, d.lgs.
n. 286 del 1998 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e,
qualificati i reati di cui all’art. 171 ter, comma 2, lett. c) I n. 633 del 1941 ai
sensi dell’art. 171

ter, comma 1, lett. c) I. n. 633 del 1941, applicate le

per il rito, rideterminava la pena per Mbaye Ablaye, Mamadou Mansour Diop e
Magate Diop in mesi undici e giorni dieci di reclusione e 300 euro di multa
ciascuno, condizionalmente sospesa per tutti, nel resto confermando la decisione
di primo grado, che aveva condannato gli imputati anche in relazione al delitto di
ricettazione relativamente al possesso dei dvd e dei cd loro rispettivamente
sequestrati.

2. Avverso l’indicata sentenza gli imputati, a mezzo del comune difensore di
fiducia, propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si eccepisce l’intervenuta prescrizione, che sarebbe
maturata prima della citazione per il giudizio di appello.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione agli
artt. 192 cod. proc. pen. e 648 cod. pen. Assumono i ricorrenti che la Corte
territoriale avrebbe omesso di motivare in relazione alla sussistenza del delitto di
ricettazione, non essendovi prova che la contraffazione dei cd e dei dvd
sequestrati sia stata operata da soggetti terzi; il difensore, inoltre, eccepisce che
la Corte territoriale non avrebbe dato risposta al motivo di appello in cui si
sarebbe chiesto il giudizio assolutorio per uno dei ricorrenti.
2.2. Con il terzo motivo si lamenta vizio motivazionale in ordine al diniego
della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, essendo i motivi manifestamente infondati.

2. Quanto al primo motivo, è sufficiente osservare che, essendo i fatti stati
commessi in data 5 aprile 2010, il termine massimo di prescrizione – pari a sette

attenuanti generiche già concesse in primo grado, la continuazione e la riduzione

anni e mezzo per il reato ex art. dell’art. 171 ter, comma 1, lett. c) I. n. 633 del
1941, a dieci anni, quanto al delitto di ricettazione – alla data del 9 febbraio
2017, in cui è stato emesso il decreto di citazione per il giudizio di appello, non
era decorso per nessuno dei reati contestati.

3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo.
La Corte territoriale, invero, ha puntualmente replicato, confutandolo, al
motivo di appello relativo alla mancanza di prova che i cd e i dvd contenessero

etichette, a riprova di quanto in essi contenuto.
Relativamente, poi, all’asserita mancata risposta, da parte del giudice
dell’appello, in ordine all’assoluzione di uno dei ricorrenti – il cui nome, peraltro,
non è stato nemmeno indicato nell’atto di ricorso, il quale, pertanto, si appalesa
generico – in ogni caso va osservato che la Corte territoriale ha accertato che
tutti gli imputati erano stati sorpresi mentre erano intenti a controllare le relative
bancarelle, su cui era collocata la merce poi sequestrata a ciascuno di essi,
approntate in occasione della fiera organizzata per la festa del santo patronale.

4. Quanto, infine, all’asserito diniego della causa di non punibilità di cui
all’art. 131 bis cod. pen., va osservato che la questione non era stata dedotta tra
i motivi di appello. E, per costante giurisprudenza di questa Corte, non possono
essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di
appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla
sua cognizione (tra le più recenti, cfr. Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017 – dep.
14/06/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 – dep.
21/03/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017 – dep.
04/04/2017, Costa e altro, Rv. 269632).
Né, d’altra parte, la causa di esclusione della punibilità per la particolare
tenuità del fatto, ex art. 131 bis cod. pen., può essere dedotta per la prima volta
in cassazione, se, come nel caso in esame, tale disposizione era già in vigore alla
data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui
all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017 – dep.
22/12/2017, Moio, Rv. 271877; Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017 – dep.
21/04/2017, Celentano, Rv. 269913; Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016 – dep.
16/05/2016, Gravina, Rv. 26667801).

5. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei

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riproduzioni illecite, osservando che tale materiale era dotato di apposite

ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in
dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento

delle Ammende.
Così deciso il 21/03/2018.

delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa

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