Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2072 del 21/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2072 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FIUMEFREDDO FRANCESCO N. IL 01/04/1972
avverso la sentenza n. 2231/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 14/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;
Data Udienza: 21/11/2013
c.c.: 21-11-13
FATTO E DIRITTO
Fiumefreddo Francesco ricorre per cassazione avverso la sentenza
1
indicata in epigrafe, deducendo vizio di motivazione in punto di affermazione
della sua responsabilità.
2 .-. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, atteso che la censure
sono formulate in modo astratto e stereotipato, senza alcuna illustrazione
concreta delle doglianze a cui la motivazione della sentenza impugnata
avrebbe omesso di rispondere.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
Ammende.
così deciso in Roma, all’udienza del 21-11-13.
R.G. 16447-13