Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20719 del 21/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20719 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Rizzardini Antonio, nato a Vobarno, il 4/7/1949;

avverso la sentenza del 5/2/2015 della Corte d’appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giulio
Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Brescia ha confermato la condanna
di Rizzardini Antonio per i reati di furto e tentato furto venatorio aggravato.

1

Data Udienza: 21/04/2016

2.Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore articolando due
motivi. Con il primo eccepisce errata applicazione della legge penale in ordine al
ritenuto mancato perfezionamento della procedura di oblazione per il reato di cui all’art.
30 I. n. 157/1992 originariamente contestato in ragione del mancato deposito nella
cancelleria del G.i.p. della prova dell’avvenuto pagamento della somma dovuta. Con il
secondo analogo vizio viene dedotto in merito alla successiva riqualificazione del fatto
come furto aggravato anziché ai sensi della disposizione in precedenza menzionata.

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e determina l’assorbimento del secondo.
2. Dagli atti risulta che l’imputato era stato ammesso nella fase delle indagini
preliminari all’oblazione ex art. 162-bis c.p. in relazione alla contravvenzione di cui
all’art. 30 lett. E) ed H) I. n. 157/1992, originariamente ipotizzata in riferimento ai fatti
contestati. Nel termine indicato dal giudice il Rizzardini non ha però provveduto a
depositare presso la sua cancelleria la prova dell’avvenuto pagamento della somma
fissata e lo stesso giudice ha quindi revocato l’ordinanza di ammissione all’oblazione,
disponendo la ritrasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale a questo punto ha
esercitato l’azione penale per il diverso reato di furto aggravato consumato e tentato
per cui è intervenuta la condanna dell’imputato. Questi è stato infine ammesso dal
Tribunale al giudizio abbreviato condizionato all’acquisizione della prova dell’avvenuto
pagamento dell’oblazione.
3. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che, quando il giudice abbia ammesso
l’imputato all’oblazione discrezionale, fissandogli un termine per il pagamento e
rinviando il processo per la verifica della sua regolarità, l’adempimento dell’obbligo
pecuniario è sufficiente a produrre l’effetto estintivo del reato, sicché la revoca
dell’ordinanza di ammissione all’oblazione e la conseguente sentenza di condanna sono
viziate da violazione di legge, rimanendo esclusivo onere dell’imputato documentare
l’avvenuto pagamento (Sez. 4, n. 36570 del 18 settembre 2006, Agonigi, Rv. 235021).
Non può dunque ritenersi legittima la revoca del provvedimento di ammissione in
ragione del mancato adempimento di un onere di documentazione che la legge non
impone ed al quale non condiziona l’effetto estintivo del reato. In ogni caso, il giudice
successivamente adito, avuta la prova dell’avvenuto tempestivo pagamento, era tenuto
a verificare il corretto completamento della procedura di oblazione antecedentemente
all’esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto diversamente qualificato e
conseguentemente dichiarare l’estinzione del reato e l’improcedibilità della nuova
2

CONSIDERATO IN DIRITTO

azione. La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della
Corte d’appello di Brescia per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di
Brescia per nuovo esame.

Così deciso il 21/4/2016

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