Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20719 del 21/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20719 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DELLA PIANA CLAUDIO N. IL 18/10/1953
avverso la sentenza n. 1076/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
27/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 21/04/2015

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Brescia ha

confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato Della Piana Claudio
per i reati di falso in scrittura privata e truffa;

l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una generica violazione
di legge in merito all’affermazione della penale responsabilità per il delitto di
truffa nonché in merito alla procedibilità per il delitto di falso.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il primo motivo si
sostanzia in una molto generica contestazione circa l’affermazione della penale
responsabilità per il delitto di truffa, con non consentita rilettura dei fatti di causa
tendenti ad una ricostruzione alternativa smentita dagli accertamenti
concordemente effettuati dai Giudici del merito; trattasi, inoltre, di doglianza che
passa del tutto sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta dalla Corte
territoriale che non appare essere inficiata dal lamentato ma non meglio
precisato vizio;
– che, quanto al secondo motivo, la Corte territoriale, del pari, ha
affrontato il problema della proposta querela del delitto di falso in scrittura
privata la cui titolarità è stata posta correttamente in capo al soggetto
danneggiato; invero, la persona offesa titolare del diritto di querela nel reato di
falsità in scrittura privata è non solo la persona di cui sia stata falsificata la
sottoscrizione, ma anche ogni altro soggetto che in concreto abbia ricevuto un
danno per l’uso delle scritture private (v. Cass. Sez. V 26 marzo 2010 n. 22690);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

1

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 21 aprile 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA