Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20718 del 21/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20718 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sui ricorsi proposti dal difensore di:
Micucci Antonio, nato a Tricarico, il 15/5/1979;
Micucci Domenico, nato a Ferrandina, il 23/3/1953;

avverso la sentenza del 11/6/2015 del Giudice di Pace di Matera;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giulio
Romano, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Matera ha dichiarato non doversi
procedere nei confronti di Micucci Antonio e Micucci Domenico per i reati di minaccia
1

Data Udienza: 21/04/2016

loro rispettivamente contestati ritenendo gli stessi non punibili ai sensi dell’art. 131-bis
c.p. per la particolare tenuità dei fatti.
2. Avverso la sentenza ricorrono con unico atto gli imputati a mezzo del comune
difensore articolando due motivi. Premesso lo specifico interesse ad una pronunzia nel
merito sull’insussistenza dei fatti contestati, con il primo motivo viene dedotta errata
applicazione dell’art. 131-bis c.p. in quanto agli imputati era stata contestata
l’aggravante di cui all’art. 61 n.1 c.p. ostativa alla valutazione di particolare tenuità del

all’accertamento negativo delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell’art. 129
c.p.p. avendo proceduto il giudice in pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto con effetto assorbente del
secondo.
2. Come questa Corte ha infatti già avuto modo di precisare, nel procedimento innanzi
al giudice di pace non si applica la causa di non punibilità della particolare tenuità del
fatto di cui all’art. 131 bis c.p., prevista esclusivamente per il procedimento davanti al
giudice ordinario, trovando invece applicazione la speciale disciplina di cui all’art. 34
D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 implica una delibazione più ampia di quella richiesta ai
sensi del menzionato art. 131-bis (Sez. F, n. 34672 del 6 agosto 2015, Cacioni, Rv.
264702; Sez. 7, n. 1510/16 del 4 dicembre 2015, Bellomo, Rv. 265491; Sez. 4, n.
31920 del 14/07/2015 – dep. 21/07/2015, Marzola, Rv. 264420).
3. Va peraltro osservato come, in ogni caso, non avrebbe potuto essere applicata la
causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., atteso che, ai sensi del secondo
comma del citato articolo, l’offesa non può ritenersi di particolare tenuità quando
l’autore abbia agito per motivi abietti o futili. La contestazione dell’aggravante di cui
all’art. 61 n. 1 c.p. è dunque condizione negativa per l’operatività dell’istituto applicato
dal giudice nel caso di specie, nella misura in cui egli ha deliberato senza procedere
all’istruttoria dibattimentale e comunque in difetto di qualsiasi accertamento negativo
circa la sussistenza della citata aggravante.
3. La sentenza deve conseguentemente essere annullata senza rinvio e gli atti devono
invece essere trasmessi al Giudice di Pace di Matera per il giudizio.

2

fatto. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano invece vizi di motivazione in merito

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al
Giudice di Pace di Matera per il giudizio.

Così deciso il 21/4/2016

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