Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20718 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20718 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: CORBETTA STEFANO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
Granata Rosario, nato a Acireale il 25/03/1944
Granata Rosaria Giuseppa, nata a Catania il 19/03/1979
Granata Mario, nato a Catania il 28/02/1975

avverso la sentenza del 21/02/2017 della Corte d’appello di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore, avv. Tommasino di Lauro del foro di Roma, in sostituzione
dell’avv. Gaetano Venco del foro di Roma, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento dei ricorsi.

Data Udienza: 21/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. In parziale riforma della sentenza resa dal tribunale di Catania, appellata
dagli imputati, la Corte d’appello di Catania riduceva la pena inflitta a Rosario
Granata, Rosaria Giuseppa Granata e a Mario Granata, rideterminandola in euro
1.000 di multa ciascuno, nel resto confermando la sentenza di primo grado, che
aveva affermato la penale responsabilità dei tre imputati per la violazione
dell’art. 515 cod. pen., perché, in concorso tra loro, quali soci della “Granata

avendo concluso con Salvatore Barbagallo un contratto per la fornitura di
“calcestruzzo a resistenza RCK25 pompato”, consegnavano all’acquirente
materiale con caratteristiche diverse, in quanto dotato di resistenza
notevolmente inferiore rispetto al prodotto indicato in fattura. Con la recidiva per
Rosario Granata.

2.

Avverso l’indicata sentenza gli imputati personalmente propongono

ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo e con il secondo motivo, che possono esporsi
congiuntamente stante l’omogeneità delle censure, si deduce violazione di legge,
vizio motivazionale e travisamento della prova. Assumono i ricorrenti che la
Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto non rilevante la circostanza che
non fosse stato effettuato il “controllo di accettazione”, ciò che renderebbe
impossibile l’accertamento di eventuali responsabilità in capo al fornitore e/o al
produttore del calcestruzzo ovvero a entrambi; di qui l’insussistenza del fatto,
quantomeno essendovi il dubbio in ordine ai requisiti oggettivi della fattispecie in
esame.
2.2. Con il terzo motivo si lamenta vizio motivazionale in ordine al giudizio di
penale responsabilità di Rosaria Giuseppa Granata e di Mario Granata, effettuato,
si sostiene, dalla Corte territoriale sulla sola base della qualifica di soci rivestita
da costoro, sebbene il legale rappresentante e l’amministratore fosse il solo
Rosario Granata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I primi due motivi sono manifestamente infondati.

2

rosario & c.”, impresa operante nel settore della produzione del calcestruzzo,

Invero, i giudici di merito hanno accertato che il calcestruzzo fornito dalla
ditta “Granata Rosario & c.” presentava caratteristiche ben diverse da quelle
concordate, in quanto avente un coefficiente di resistenza notevolmente inferiore
a quello pattuito, circa la metà, come accertato dal tribunale, il che integra la
consegna aliud pro alio, che costituisce l’elemento oggettivo del delitto di cui
all’art. 515 cod. pen.
La Corte ha correttamente confutato l’argomentazione difensiva, finalizzata
a contestare la sussistenza del reato in considerazione della mancata
effettuazione del “controllo di accettazione”, osservando che, sulla base degli

esami di laboratorio compiuti presso un istituto specializzato e degli accertamenti
effettuati d’accordo tra le parti, non contestati dai ricorrenti nemmeno in questa
sede, il valore di resistenza del calcestruzzo risultava notevolmente diverso da
quello indicato nei documenti di trasporto, ciò che, appunto, integra la condotta
incriminata, essendo stato consegnato un bene di qualità ben più scadente, e
quindi diverso da quello pattuito.

3. Quanto al terzo motivo, si osserva che, nel corso del giudizio di primo
grado, non è stata mai posta la questione relativa all’assunzione di responsabilità
da parte del solo Rosario Granata, emergendo, piuttosto, che il Barbagallo
contattò gli odierni imputati per la fornitura del calcestruzzo, senza alcuna
delimitazione di responsabilità in capo a uno solo di essi. Del resto, dalle
sentenze impugnate non emerge in alcun modo che il Rosario Granata fosse il
legale rappresentante e l’unico amministratore della società, o che abbia
personalmente tenuto i rapporti con il Barbagallo, il quale, come detto, ha invece
dichiarato di aver indistintamente contattato gli odierni imputati, senza alcuna
delimitazione soggettiva.
Di conseguenza, come più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte di
cassazione, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha
un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato al giudice di legittimità
essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di
un logico apparato argonnentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza
possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di
merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri
della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al
giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv.
207944).

3

//i

Del resto, la Corte territoriale, rispondendo alla doglianza sul punto, ha
ribadito che la fornitura fu effettuata dalla società in quanto tale, senza che sia
stata anche solo dedotta una formale attribuzione di competenze tra i soci, con
conseguente assunzione di responsabilità esclusiva da parte di taluno di essi.
Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica e giuridicamente
corretta, aderente alle risultanze probatorie, che, quindi, supera il vaglio di
legittimità.

non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in
dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso il 21/03/2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Stefano Corbetta

Vito Di Nicola
70

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4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,

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