Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20717 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20717 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: CORBETTA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Avolio Daniele, nato a Napoli il 06/10/1976

avverso la sentenza del 20/12/2016 della Corte d’appello di Trieste

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 21/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Trieste confermava la
decisione emessa dal tribunale di Pordenone, appellata dall’imputato, che aveva
condannato Daniele Avolio alla pena di giustizia, perché ritenuto responsabile del
reato di cui all’art. 171 ter, lett. f) bis, I. n. 633 del 1941, per aver detenuto a
scopo commerciale, esponendole a uno stand presso la fiera Radioamatore 2,

tecnologiche di protezione di cui all’art. 102 quater della medesima legge, poste
dal produttore sulla consolle Nintendo DS. In Pordenone, il 20 novembre 2010;
con la recidiva reiterata infraquinquennale.

2. Avverso l’indicata sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato
personalmente, affidato a un unico motivo, con cui deduce violazione dell’art.
606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. Assume il ricorrente che, da
un’attenta analisi del compendio probatorio, la condotta ascritta non
integrerebbe la fattispecie contestata, e, comunque, la motivazione sarebbe
lacunosa e contraddittoria, essendo fondata su semplici indici.

3. Il ricorso è del tutto generico, non svolgendo alcuna specifica censura al
provvedimento impugnato, né confrontandosi con le puntuali argomentazioni
addotte dalla Corte territoriale.

4. Quanto alla condotta ascritta all’Avolio, i giudici di merito hanno accertato
che l’imputato è stato sorpreso mentre esponeva per la vendita, nel proprio
stand presso la mostra mercato denominata Fiera del Radioamatore, le
confezioni di R4 in questione; non si tratta, come opinato dal ricorrente, di meri
indizi, ma di un accertamento in fatto, non suscettibile di diversa valutazione in
questa sede.

5. Quanto, poi, alla qualificazione giuridica del fatto, la Corte territoriale si è
esattamente attenuta al costante orientamento della giurisprudenza di
legittimità, secondo cui rientrano nella fattispecie prevista dall’art.

171-ter,

comma 1, lett. f-bis), I. 22 aprile 1941, n. 633, tutti i congegni principalmente
finalizzati a rendere possibile l’elusione delle misure tecnologiche di protezione
apposte su materiali od opere protette dal diritto d’autore, non richiedendo la
norma incriminatrice la loro diretta apposizione sulle opere o sui materiali
tutelati. (Sez. 3, n. 23765 del 11/05/2010 – dep. 21/06/2010, Campa, Rv.

9

141 confezioni complete di R4, dispositivi idonei ad eludere efficaci misure

247793: fattispecie in materia di sequestro di dispositivi che consentivano
l’utilizzazione, su

consolle videoludiche di differenti marche, di videogiochi

illecitamente duplicati o scaricati abusivamente da intemet).

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al

dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 21/03/2018.

Il Consigliere estensore

St

Corbetta
i.

aI

I/u

Il Presidente
Vito Di Nicola

pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in

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