Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20716 del 21/04/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 20716 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SABEONE GERARDO

oProccestAk 5£02:v2/9.
sul ricorso proposto da:
CAIAZZO GIUSEPPE N. IL 03/01/1978
avverso la sentenza n. 17/2007 TRIBUNALE di MODENA, del
12/06/2009
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 21/04/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Modena, con sentenza del 12 giugno 2009, ha
parzialmente confermato, rimodulando la pena, la sentenza di primo grado che
aveva condannato Caiazzo Giuseppe per il delitto di lesioni personali in danno di
Pelloni Giorgio.

mezzo del proprio procuratore, lamentando diversi vizi di legittimità nonché
evidenziando sia la remissione della querela ad opera della parte lesa che
l’accettazione della stessa da parte dell’imputato.
3. Risulta, altresì, pervenuta memoria redatta nell’interesse dell’imputato
con la quale s’insiste per l’accertamento dell’estinzione del reato per remissione
di querela ovvero per prescrizione, senza la condanna del ricorrente al
pagamento della sanzione amministrativa di cui all’articolo 616 cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’intervenuta remissione della proposta querela, con la conseguenziale
accettazione della stessa (v. verbale 9 aprile 2014 della RG. presso la Procura
della Repubblica di Modena) rendono annullabile senza rinvio l’impugnata
decisione, ai sensi dell’articolo 620, comma 1 lettera a) cod.proc.pen..
2. Tali atti, invero, risultano compiuti nel rispetto delle norme di cui agli
articoli 152 e 155 cod.pen. e 340 cod.proc.pen. e determinano, essendo il reato
ascritto punibile a querela della persona offesa (lesioni personali), l’estinzione del
reato stesso.
3. Le spese del procedimento, infine, ai sensi dell’articolo 340, comma 4
cod.proc.pen. sono a carico del querelato come disposto dalla legge.
P.T.M.
La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è
estinto per remissione di querela e pone le spese del procedimento a carico del
querelato Caiazzo Giuseppe.

Così deciso il 21 aprile 2015.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a

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