Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20716 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20716 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: CORBETTA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Marinacci Vincenzo, nato a San Giovanni Rotondo il 21/03/1983

avverso la sentenza del 27/06/2016 della Corte d’appello di Bari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Monica Usai, in sostituzione dell’avv. Gaetano de Perna
del foro di Foggia, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

DEPOSITATA IN CKICELIFFOA

Data Udienza: 21/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. In parziale riforma della sentenza resa dal tribunale di Lucera, sezione
distaccata di Rodi Garganico, appellata dall’imputato, la Corte d’appello di Bari
revocava la statuizione relativa alla sanzione accessoria, nel resto confermando
la decisione di primo grado, che aveva condannato Vincenzo Marinacci alla pena
di giustizia, perché ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 349, comma 2,
cod. pen. per aver violato, in qualità di custode, i sigilli apposti sull’immobile di

dello stabile e realizzando un getto di calcestruzzo su un balcone.

2. Avverso l’indicata sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia,
propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, con cui deduce vizio
motivazionale in relazione agli artt. 349, 54 e 131 bis cod. pen.
Assume il ricorrente di aver posto in essere, nella veste di custode e
proprietario dell’edificio scolastico, la condotta a lui ascritta per porre rimedio,
con assoluta urgenza, alle precarie condizioni dell’edificio, specie dopo le
nevicate e le piogge verificatesi in quel periodo, come dichiarato dallo stesso
Marinacci nel verbale di spontanee dichiarazioni rese in data 15 febbraio 2010.
La condotta tenuta dall’imputato sarebbe, perciò, scriminata ai sensi dell’art. 54
cod. pen., o, comunque, il fatto integrerebbe la causa di non punibilità prevista
dall’art. 131 bis cod. pen., avendo il tribunale dato atto della “minima insidiosità
della condotta”, al fine di giustificare l’applicazione delle circostanze attenuanti
generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto al mancato riconoscimento della scriminante di cui all’art. 54 cod.
pen., la Corte territoriale, con giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede,
ha precisato che, nella specie, non era stato accertato alcun pericolo attuale di
danno grave alla persona: il che esclude, in radice, l’applicabilità della causa di
giustificazione in questione. In ogni caso, ad aduntantiam, anche a voler seguire
la prospettazione difensiva, la spiegazione offerta dall’imputato, ossia la
necessità di effettuare dei lavori sull’edificio per evitare pericolosi cedimenti che, si ribadisce, non sono stati nemmeno accertati – avrebbe, al più, potuto
riferirsi alla sola copertura, ma non anche al getto di calcestruzzo riguardante il
balcone.

2

cui all’imputazione, posizionando pannelli coibentati sulla preesistente copertura

Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica e giuridicamente
corretta che, pertanto, supera il vaglio di legittimità.

3. In relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis
cod. pen. la Corte d’appello l’ha correttamente motivato, sulla base della
significativa consistenza dell’intervento compiuto dall’imputato in violazione di
sigilli, consistito nel posizionamento di pannelli coibentati sulla preesistente
copertura dello stabile e nella realizzazione di un getto di calcestruzzo su di un

Né, in senso contrario, può valere la considerazione, espressa dal tribunale,
circa la “minima insidiosità della condotta”, essendo stata operata con il diverso
fine di adeguare la pena al caso concreto, mitigandola per effetto
dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, atteso che i parametri di
valutazione previsti dal comma primo dell’art. 131-bis cod. pen. hanno natura e
struttura oggettiva (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta,
esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle
circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili
soggettivi del reo (Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016 – dep. 28/10/2016,
Bianchini, Rv. 268307).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in
dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 21/03/2018.

balcone: fatto che, quindi, non merita l’appellattivo di “particolare tenuità”.

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