Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20715 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20715 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: CORBETTA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Pane Francesco, nato a Napoli il 15/04/1983

avverso la sentenza del 25/02/2016 della Corte d’appello di Ancona

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 21/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Ancona confermava la sentenza del tribunale di
Ascoli Piceno, che aveva condannato Francesco Pane alla pena di giustizia perché
resosi responsabile del reato di cui all’art. 6, commi 2 e 6, I. 401 del 1989, per
non essersi presentato, nei trenta minuti dopo l’inizio del primo tempo
dell’incontro di calcio tra la Sambenedettese e il Chiesti, disputatosi il 26 agosto
2012, presso il commissariato di San Benedetto del Tronto, così violando l’ordine

2. Avverso l’indicata sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia,
propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, con cui deduce
violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 6
I n. 401 del 1989 e 62 bis cod. pen. Assume il ricorrente che la Corte territoriale
non avrebbe adeguatamente motivato in relazione alla sussistenza dell’elemento
soggettivo del reato, che sarebbe ravvisabile non nel dolo, ma nella colpa,
trattandosi di un’unica violazione, considerando, poi, che l’imputato aveva, sino
a qual momento, regolarmente adempiuto all’obbligo di firma e che mancavano
solo dodici giorni allo scadere del precetto impositivo.
Sotto altro profilo, la menzionata condotta dell’imputato avrebbe dovuto
giustificare l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La prima questione dedotta non solo è generica, ma prospetta una
questione fattuale, non consentita in questa sede.
Invero, come esattamente evidenziato dalla Corte, l’imputato, non avendo
mai reso dichiarazioni in ordine all’addebito mossogli, non ha nemmeno allegato
circostanze di fatto a sostegno della sussistenza di un mero atteggiamento
colposo.
Di conseguenza, come più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte di
cassazione, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha
un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato al giudice di legittimità
essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di
un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza
possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di

2

del questore emesso nei confronti del Pane in data 12 novembre 2009.

merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri
della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al
giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv.
207944).

62 bis cod. pen., secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di
questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un
giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché
sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli
indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione
o dell’esclusione

(ex multis, cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 – dep.

22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269, la quale ha ritenuto sufficiente, ai fini
dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi
precedenti penali dell’imputato; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 – dep.
29/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 – dep.
03/07/2014, Lule, Rv. 259899).
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio
appena indicato, avendo correttamente motivato il diniego delle circostanze
attenuanti in esame sulla base dei due precedenti penali, a carico del Pane, per
possesso di artifizi pirotecnici in occasioni di manifestazioni sportive, unitamente
a un precedente di polizia, indicato nel provvedimento del Questore emesso il 12
novembre 2009, e del fatto che il Pane fosse già stato destinatario di analogo
provvedimento di divieto di accesso agli impianti sportivi emesso dal questore in
data 7 novembre 2007.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in
dispositivo.

3

3. Quanto alle censure mosse in ordine al diniego delle circostanze ex art.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Stefano Corbetta

Vito Di Nicola

r t-ne.

Così deciso il 20/03/2018.

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