Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20713 del 30/03/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 20713 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GORJAN SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRIGANTI GENNARINO N. IL 01/01/1953
NOSCHESE SALVATORE N. IL 04/10/1953
avverso la sentenza n. 1784/2014 CORTE APPELLO di MESSINA, del
22/04/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/03/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO GORJAN
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
.—.
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 30/03/2016

Udito il Procuratore Generale nella persona della dott. Marilia Di Nardo
che ha concluso l’inammissibilità.

Considerato in fatto

20.7.2015, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna emessa dal
Tribunale di Messina a carico – per quanto importa in questo procedimento – del
Briganti e del Noschese in ordine ai reati di associazione a delinquere,
ricettazione e furti aggravati.
La Corte messinese aveva accolto l’appello interposto dagl’imputati circa la
colpevolezza in relazione ad alcuni dei reati di furto contestati, eliminata
l’aggravante in tema di reato associativo e rideterminando così la pena in anni
quattro e mesi otto di reclusine ed C 300,00 di multa per il Briganti,ed anni
cinque e mesi due di reclusione ed C 2.700,00 di multa per il Noschese.
La Corte territoriale aveva ritenuto adeguato il compendio probatorio assunto a
sostenere la penale responsabilità degli odierni impugnanti, salvo che per alcuni
dei delitti dai quali sono stati prosciolti, e ritenuto che nell’associazione a
delinquere tutti i soggetti fossero dei partecipi senza alcuno in posizione
preminente apicale.
Hanno interposto ricorso per cassazione personalmente sia il Briganti che il
Noschese rilevando i seguenti vizi di legittimità:

Impugnazione Noschese limitata al solo delitto di associazione a delinquere
concorreva violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta
sussistenza del delitto associativo, in quanto all’uopo non sufficiente la prova
della commissione dei delitti fine e le intercettazioni non erano decisive circa la
prova dell’esistenza del stabile vincolo tra i presunti associati e del suo ruolo di
dirigente.
1

La Corte d’Appello di Messina con la decisione impugnata, resa il 22.4 –

Impugnazione Briganti
concorreva violazione di legge e vizio di motivazione per omissione della ratio
decidendi circa l’esistenza di adeguata prova della sua partecipazione
all’associazione, specie con un preciso ruolo, e del ricorrere del necessario
elemento volitivo in capo suo;

prove assunte in causa relative ai delitti fine, in quanto rimaste prive di risconto
le censure mosse con il gravame, in particolare la penale responsabilità per i furti
aggravati era stata ritenuta sulla sola scorta del tenore dei colloqui intercettati
senza altro riscontro obbiettivo;
concorrevano omologhi vizi sopra indicati anche in relazione alle ritenute
aggravanti per i delitti di furto, poiché non presenti al riguardo prove in atti, ma
ciò nonostante i Giudici di merito ebbero a ritenere dette aggravanti;
concorrevano omologhi vizi sopra indicati anche in relazione al diniego delle
attenuanti generiche, non risultando sufficiente il richiamo ai precedenti penali,
ed alla tassazione della pena, in quanto omessa ogni giustificazione alla sua
quantificazione in misura superiore al minimo edittale.
All’odierna udienza pubblica nessuno compariva per gl’imputati, mentre il P.G.
riteneva i ricorsi inammissibili.

Considerato in diritto
I ricorsi de quibus s’appalesano inammissibili.
Le censure mos s) da ambedue gli impugnanti avverso la statuizione afferente I
conferma della loro penale responsabilità, in relazione all’associazione a
delinquere, s’appalesano scollegate con le effettive ragioni della decisione, poste
in risalto dalla Corte territoriale.
Difatti nella sentenza impugnata sono puntualmente illustrati gli elementi fattuali
lumeggianti la stabilità del rapporto associativo, che coinvolgeva di certo cinque
soggetti,tratti non solo dalla commissione di numerosi reati fine,bensì dal tenore

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concorreva violazione di legge e vizio di motivazione circa la valutazione delle

dei colloqui intercettati con la pianificazione delle perlustrazioni allo scopo di
individuare abitazioni non abitate per perpetrare poi i furti, con la ” gelosia ” per
il rapporto del Noschese con altro soggetto dedito al delitto – il Cardile -, con la
predisposizione degli arnesi da scasso e del trasporto della refurtiva,siccome dei
canali per la vendita della stessa.

criminoso, predisposto con apposita strutturazione, per la commissione di una
serie indefinita di delitti contro il patrimonio,i1 Noschese si limita a sottolineare
come la sola commissione in gruppo dei delitti fine non sia elemento sufficiente
ad indicare l’esistenza dell’associazione,obliando,come visto, gli altri puntuali dati
fattuali indicati dai Giudici di merito.
Inoltre l’impugnante Noschese si limita a sottolineare l’estraneità del Cardile e
Cutroneo e le “gelosie ” all’interno del gruppo,non indicando specifico errore
compiuto dalla Corte messinese nell’esaminare proprio detti elementi ed obliando
che il Cardile risulta assolto dal delitto associativo, poiché appunto collegato da
sodalizio col solo Noschese ed un tanto sollevava il disappunto dei componenti
l’associazione delittuosa per il timore che il Noschese risolvesse il sodalizio
criminoso con loro stretto e proficuamente esercitato.
Quanto all’impugnazione sul punto mossa dal Briganti la stessa porta astratte
critiche senza una puntuale confutazione degli elementi in effetto esposti dalla
Corte,che appunto,oltre a richiamare la motivazioni del Tribunale, elabora
apposita motivazione per confutare le critiche mosse con il gravame.
Manifestamente infondato è il mezzo di impugnazione sviluppato dal Briganti,
centrato sull’assenza di prova circa la commissione dei reati fine, in quanto la
declaratoria di penale responsabilità al riguardo poggia solamente sul tenore dei
colloqui intercettati tra gli imputati.
Difatti,diversamente da quanto asserito in ricorso, la Corte messinese al riguardo
non solo ha puntualmente richiamato i colloqui telefonici intercettati per mettere
in risalto come vi venivano anche descritti degli oggetti sicuramente presenti

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A fronte di detti concordanti elementi univocamente lumeggianti il consorzio

nelle abitazioni depredate dai sodali, ma ha illustrati i sopralluoghi fatti ed i
segnali posti per individuare le case disabitate,come pure ha sottolineato che i
telefoni cellulari degli imputati risultavano puntualmente individuati nella zona
dei furti, a mezzo esame delle cellule telefoniche utilizzate, proprio nell’arco
temporale di commissione degli stessi.
A fronte di tale puntuale disamina ed argomentazione,l’impugnante si limita a

ricerca della prova, senza confrontarsi anche con le altre emergenze probatorie
puntualmente indicate dai Giudici di merito.
Aspecifica risulta la critica portata alla ritenuta sussistenza delle aggravanti
contestate poiché si lamenta apoditticamente assenza di prova al riguardo senza
alcun altro argomentazione di supporto, specie il cenno alla specifica critica al
riguardo avanzata con il gravame e relativamente alla quale la Corte ha omessa
pronunzia.
Aspecifiche appaiono anche le critiche portate relativamente al diniego della
concessione delle attenuanti generiche ed alla tassazione della pena irrogata.
Difatti non solo il Briganti riconosce che la Corte, circa la concedibilità della
attenuanti ex art 62 bis cod. pen., abbia motivato con il richiamo ai suoi
precedetti penali, ma oblia il puntuale richiamo all’intensità del dolo palesato dal
reo,elemento pur precisato dalla Corte.
Inoltre la Corte territoriale in punto tassazione della pena ha posto in risalto la
gravità dei fatti e la stabile dedizione degli imputati al crimine, sicché risulta
adeguatamente supportato l’esercizio della facoltà discrezionale riconosciuta al
Giudice dalla legge.
Attesa la declaratoria di inammissibilità segue,ex art 616 cod. proc. pen.,la
condanna di ciascuno degli impugnanti, Briganti e Noschese, al pagamento delle
spese processuali in favore dell’Erario e della somma di C 1.000,00 a favore della
Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
4

contestare l’uso probatorio delle intercettazioni,in quanto strumento teso alla

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
del procedimento e ciascuno della somma di C 1.000,00 a favore della Cassa
delle Ammende.

Il Consig\lie estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma il 30 marzo 2016

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