Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20713 del 23/01/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20713 Anno 2018
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Conti Agostino, nato a Magliano Sabina il 6/8/1965
avverso la sentenza del 2/2/2017 della Corte d’appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generate
Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il
ricorso;
udito per il ricorrente l’avv. Luigi Fiocchi, che ha concluso chiedendo
raccoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2 febbraio 2017 la Corte d’appello di Roma ha
confermato la condanna di Agostino Conti, quale amministratore di fatto della
S.a.s. Laziale Commerciale Innpex di Rocchi Giancarlo & C., solamente in
relazione al reato di cui all’art. 10 d.lgs. 74/2000 (ascrittogli per avere, a fine
di evasione, occultato o distrutto in tutto o in parte le scritture contabili e i
documenti di cui è obbligatoria la conservazione, solo in parte rinvenuti presso il
suo domicilio, in modo tale da non consentire la ricostruzione dei redditi e del
volume d’affari della società), rideterminando la relativa pena in mesi sei di
reclusione; con la medesima sentenza la Corte d’appello ha dichiarato non

Data Udienza: 23/01/2018

1

doversi procedere in relazione ai reati di cui agli artt. 8 d.lgs. 74/2000 (capo A
della rubrica) e 5 d.lgs. 74/2000 (capo C della rubrica), per essere gli stessi
estinti per prescrizione.
La Corte territoriale, nel confermare la responsabilità dell’imputato in
relazione a tale residuo reato, ha sottolineato quanto dichiarato dalla testimone
Cristiana Celona, presso il cui studio professionale erano custodite le scritture
contabili della Laziale Commerciale Impex, che aveva riferito di averle
consegnate all’imputato, che aveva anche sottoscritto una dichiarazione di

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
affidato a quattro motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari ai fini
della motivazione.
2.1. Mediante un primo motivo ha denunciato violazione di legge penale e
manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla sussistenza dell’elemento
oggettivo del residuo reato ascrittogli, in quanto con l’atto d’appello aveva, tra
l’altro, contestato la configurabilità della veste di amministratore di fatto della
società di cui era stata occultata o distrutta la documentazione contabile, e al
riguardo la Corte d’appello si era limitata a sottolineare il dato della consegna di
parte della documentazione contabile della società al ricorrente, da cui era stata
tratta, in modo illogico, la prova della sua veste di amministratore di fatto della
Laziale Commerciale Impex S.a.s.; ha sottolineato, in proposito, che nel corso
della attività ispettiva eseguita presso la sede di tale società era stata rinvenuta
ulteriore documentazione (in particolare fatture emesse nei confronti della
Zootecnica Sabina e della Carni di Casa Nostra e l’elenco fornitori), con la
conseguente insufficiente analisi della posizione del ricorrente e della sua
condotta.
2.2. Analoghe doglianze ha sollevato con il secondo motivo, in relazione alla
affermata sussistenza dell’elemento soggettivo del residuo reato ascrittogli,
giacché egli aveva agito (in particolare ricevendo i documenti contabili) quale
dipendente della Laziale Commerciale Impex, non disponendo neanche di fatto
del potere di dirigere l’attività d’impresa.

ricezione delle stesse.

2.3. Con un terzo motivo ha lamentato vizio della motivazione riguardo ai
reati di cui capi a) e c) della rubrica, di cui la Corte d’appello aveva dichiarato
l’estinzione per prescrizione, non essendo state adeguatamente illustrate le
ragioni della insussistenza di cause evidenti di proscioglimento.
2.4. Con un quarto motivo ha eccepito l’intervenuta prescrizione anche del
residuo reato di cui al capo b) della rubrica, per essersi compiuto il relativo
termine massimo successivamente alla sentenza di secondo grado, ma
anteriormente alla decisione del ricorso oer cassazione.

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CONSIDERATO IN DIRMO

1. Il primo e il secondo motivo di ricorso non sono manifestamente infondati,
cosicché, consentendo la costituzione di un valido rapporto processuale di
impugnazione innanzi a questa Corte, impongono il rilievo della estinzione per
prescrizione anche del residuo reato addebitato al ricorrente, verificatasi
successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata ma prima dell’udienza
di discussione innanzi a questa Corte.

motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui è stato ritenuto
configurabile a suo carico il residuo reato di cui al capo b) della rubrica (e cioè il
reato di cui all’art. 10 d.lgs. 74/2000), in virtù della sua veste di amministratore
di fatto della S.a.s. Laziale Commerciale Impex, pur essendo a suo giudizio
insufficienti ed equivoci gli elementi indicati nella sentenza impugnata per poter
ritenere che avesse avuto poteri di gestione di tale società, di cui era dipendente
e alla cui amministrazione aveva collaborato solamente fornendo suggerimenti
operativi derivanti dalla sua pregressa esperienza nel medesimo settore
merceologico.
Tali rilievi erano stati ampiamente sviluppati con l’atto d’appello,
sottolineando, in particolare, che l’affermazione dell’amministratore della società,
di essere stato solamente un prestanome, non era suffragata da alcun elemento
ed era chiaramente volta a liberarsi da responsabilità; che i legami dell’imputato
con i soci e gli amministratori di società fornitrici della Laziale Commerciale
Impex non costituivano prova della assunzione di poteri gestori nell’ambito di
tale società, essendo dovuti a rapporti di parentela e alla sua precedente attività
nel medesimo settore merceologico; che la consegna al ricorrente della
documentazione amministrativa e contabile della società da parte della
consulente fiscale, presso la quale tale documentazione era custodita, non
determinava l’assunzione di detti poteri e non costituiva neppure un elemento
indiziario univoco, avendo in tale circostanza il ricorrente operato come
dipendente della società.
A fronte di tali censure, mediante le quali era stata evidenziata una lacuna
della motivazione della sentenza di primo grado, nella quale erano stati
evidenziati soprattutto gli elementi di responsabilità nei confronti dell’imputato in
relazione ai reati di cui capi a) e c) della rubrica, la Corte d’appello si è limitata a
sottolineare il dato della consegna all’imputato della documentazione contabile e
della sottoscrizione della relativa ricevuta e, in modo generico, la concreta
attività che sarebbe stata svolta dal ricorrente nell’interesse della società quale
riferita dal oersonale della Guardia di Finanza.

2. Mediante tali censure il ricorrente ha, infatti, lamentato l’insufficienza della

La Corte territoriale ha, però, omesso, come pure sarebbe stato necessario a
fronte delle specifiche censure sollevate sul punto dall’appellante, di individuare
atti di gestione compiuti dall’imputato o, quantomeno, elementi indiziari
deponenti in modo univoco nel senso della sua non occasionale ingerenza nella
gestione dell’impresa, da cui ricavare la sua veste di amministratore di fatto, non
essendo sufficiente il solo dato della consegna di detta documentazione contabile
e fiscale (trattandosi di elemento non univoco e, comunque, da solo
insufficiente), e risultando generico il riferimento alle non meglio specificate
attività riferite dalla polizia giudiziaria.

della motivazione formulate con il primo e il secondo motivo di ricorso, riauardo
alla veste di amministratore di fatto della società di cui è stata occultata la
documentazione contabile, e, dunque, all’elemento materiale e a quello
psicologico del residuo reato ascritto all’imputato, che imporrebbero un nuovo
giudizio sul punto, che risulta, però, precluso dalla estinzione per prescrizione
anche di tale residuo reato, essendo decorso il relativo termine massimo di sette
anni e mezzo il 25 aprile 2017, essendo stato accertato tale reato il 26 giugno
2009 ed essendosi verificate nel giudizio di primo grado sospensioni di tale
termine per complessivi 120 giorni.

3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per
essere estinto per prescrizione anche il residuo reato di cui al capo b), come
peraltro eccepito dall’imputato con il quarto motivo, non essendo state indicate
in modo specifico cause evidenti di proscioglimento dell’imputato in relazione ad
alcuno dei reati allo stesso contestati.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il residuo reato estinto
per prescrizione.
Così deciso il 23/1/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Giovanni Liberati

Gastone Andreazza

Ne consegue la non manifesta infondatezza delle denunce di insufficienza

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