Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20711 del 21/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20711 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI MODENA
nei confronti di:
SAIKOUKI AZIZ N. IL 22/06/1991
PACIFICO ADRIANO N. IL 10/05/1990
avverso l’ordinanza n. 935/2014 TRIBUNALE di MODENA, del
05/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 21/04/2015

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Modena ha dichiarato la
nullità dell’avviso ex articolo 415 bis cod.proc.pen. per notifiche non legittime in
relazione ad alcuni imputati del procedimento penale n. R.G. 2964/12 ed ha
restituito gli atti al Pubblico Ministero;

Pubblico Ministero presso il Tribunale di Modena denunciandone sostanzialmente
l’abnormità, in considerazione dell’ingiustificata regressione del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile;
– sulla scorta dell’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (v.
sentenza 26 marzo 2009 n. 25952) si è affermato che è affetto da vizio di
abnormità, sotto un primo profilo, il provvedimento che, per singolarità e
stranezza del suo contenuto risulti avulso dall’intero ordinamento processuale,
ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si
esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni
ragionevole limite; sotto altro profilo, si è detto che l’abnormità può discendere
da ragioni di struttura allorché l’atto si ponga al di fuori del sistema organico
della legge processuale, ovvero può riguardare l’aspetto funzionale nel senso che
l’atto stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi
del processo e l’impossibilità di proseguirlo;
– dal suddetto orientamento, che fa riferimento ad una concezione
limitativa di atto abnorme, incentrata essenzialmente sul profilo dell’abnormità
strutturale, derivano gli effetti che seguono: il provvedimento con cui il Giudice
dichiari la nullità, ancorché erratamente, del decreto di chiusura delle indagini
preliminari per notifica non legittima, non è abnorme trattandosi di
provvedimento che, lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce espressione
dei poteri riconosciuti al Giudice dall’ordinamento e che non determina la stasi
del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del
predetto avviso (v. Cass. Sez. VI 8 maggio 2014 n. 25810);
– così è nell’ipotesi in cui si faccia valere l’inosservanza di norme che
prevedono l’adozione di un determinato atto a date condizioni di fatto, e
l’eventuale insussistenza delle stesse ne determina l’illegittimità ma non

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– che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il

l’abnormità e, quindi, si tratterà di un provvedimento “contro norma” ma non
“extra norma”;
– si aggiunge che la configurazione di un atto abnorme non richiede
verifica ulteriore rispetto a quella concernente l’assenza di potere del Giudice di
provvedere, con la conseguenza che il ricorso per cassazione con denuncia di
abnormità non può autorizzare la verifica, in sede di legittimità, di un vizio di

eludere lo stesso fondamento del concetto di abnormità e porre nel nulla il
principio di tassatività delle impugnazioni;
– inoltre, si afferma che non è possibile desumere l’abnormità dall’effetto
e che, quindi, bisogna distinguere tra regressione del procedimento dovuta
all’adozione di provvedimenti che si collocano al di fuori dell’ordinamento e della
struttura del sistema processuale e regressione del procedimento in conseguenza
di un atto che rientri fisiologicamente nelle attribuzioni del Giudice che l’ha
adottato, perché solo nel primo caso e non nel secondo saremmo davanti ad un
atto abnorme;
– nel secondo caso, si tratta di un atto illegittimo, discendente dalla
rilevazione errata di un’invalidità insussistente, ma di per sé la dichiarazione di
nullità è inclusa tra le attribuzioni del Giudice e, quindi, non è estranea al
sistema processuale;
– per concludere, nulla sulle spese e nessuna sanzione pecuniaria possono
derivare dall’affermata inammissibilità a cagione della qualifica di parte pubblica
dell’odierno ricorrente.
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso del P.M.
Così deciso il 21 aprile 2015.

legge del provvedimento, ex articolo 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., salvo

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