Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20710 del 12/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20710 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARINELLI GIUSEPPE nato il 13/01/1987 a SAN SEVERO

avverso la sentenza del 04/07/2017 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata in data 4.7.2017, la Corte di appello di Bari in
riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Foggia del 13.10.2016 con la
quale l’attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art.
73 d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena di anni quattro e mesi quattro di
reclusione ed euro 16.000 di multa, riqualificava i fatti ai sensi dell’art. 73,
comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e rideterminava la pena in anni due e mesi quattro
di reclusione ed euro 6.000 di multa.

chiedendone l’annullamento e lamentando violazione di legge in relazione
all’affermazione di responsabilità e in relazione al trattamento sanzionatorio
ritenuto eccessivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità.
Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di
critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che la motivazione della
Corte territoriale avrebbe dovuto essere più esaustiva.
Il motivo prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano
specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata
(confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p.,
perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il
provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell’11.3- 14.5.2009 e
Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009).
Trova dunque applicazione il principio, già affermato da questa Corte,
secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi
devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente
indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le
ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del
15/02/2013 -dep. 26/06/2013, Samniarco, Rv. 255568).
2. Il secondo motivo non è proponibile in sede di legittimità.
Deve ricordarsi che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra
nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per
fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.
pen., sicché è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una
nuova valutazione della congruità della pena (Sez.3, n.1182 del 17/10/2007,
dep.11/01/2008, Rv.238851;Sez.5, n.5582 del 30/09/2013, dep.04/02/2014,
Rv.259142).

2

2.Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione

3.Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, 12.01.2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

D’

Aklo Cavallo

leik\

7°O../L

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA