Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2071 del 17/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2071 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRARI FABRIZIO N. IL 29/01/1969
avverso la sentenza n. 924/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del
23/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 17/12/2015

Motivi della decisione
L’imputato Ferrari Fabrizio ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Lecce che,
in parziale riforma di quella emessa dal locale Tribunale in data 08/06/2012, ne ha ribadito la
responsabilità in ordine al reato di sottrazione di beni sottoposti a sequestro conservativo (art.
388, commi 3 e 4 cod. pen.), riducendo, tuttavia, la pena inflittagli in primo grado alla misura
finale di cinque mesi di reclusione ed C 100,00 di multa, ferme restando le statuizioni civili.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, risultando dalla sentenza impugnata che l’atto d’appello, al di là dell’incipit formale, era stato proposto solo con riferimento al
trattamento sanzionatorio, correttamente la Corte territoriale dichiarando inammissibili i motivi
nuovi proposti con atto del 9 giugno 2014 perché del tutto scollegati rispetto a quelli originari,
instando l’appellante per la rinnovazione dell’istruttoria, l’escussione di un testimone e l’esame
dell’imputato, così da investire propriamente il tema dell’accusa.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 17 dicemb e 2015

Il ricorrente deduce erronea applicazione dell’art. 585, comma 4 cod. proc. pen. in relazione
all’omessa valutazione da parte della Corte territoriale dei motivi di doglianza espressi nell’atto
di appello del 31 ottobre 2012 ed alla dichiarata inammissibilità dei motivi nuovi sviluppati ex
art. 485, comma 4 cod. proc. pen.

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