Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20709 del 21/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20709 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOMBARDI MICHELE N. IL 29/01/1974
avverso l’ordinanza n. 366/2014 TRIBUNALE di FOGGIA, del
27/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 21/04/2015

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Foggia aveva disposto il

non luogo a provvedere in merito all’istanza, avanzata nell’interesse di Lombardi
Michele, di restituzione dell’autovettura di sua proprietà a seguito
dell’intervenuta emissione di una sentenza di condanna nei suoi confronti e

– che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
condannato, a mezzo del proprio difensore, denunciandone l’abnormità;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto diretto contro un
provvedimento non impugnabile; invero, sulla richiesta di restituzione delle cose
assoggettate a sequestro probatorio, legittimamente il Giudice che procede nella
fase processuale provvede “de plano”, essendo la procedura camerale ex articolo
127 cod.proc.pen. prevista, dall’articolo 263 comma 5 dello stesso codice, solo in
sede di opposizione al decreto del Pubblico Ministero che, nella fase delle indagini
preliminari, provvede in merito a tale richiesta. Contro il provvedimento emesso
“de plano” dal Giudice non è, d’altro canto, esperibile il ricorso per cassazione,
ma solo l’incidente di esecuzione ex articolo 666 cod.proc.pen., attivabile in ogni
momento (v. Cass. Sez. VI 1 aprile 1999 n. 1166); quanto dianzi esposto vale,
ancora, a far ritenere inesistente la pretesa abnormità del provvedimento, che
non appare essere stato emesso al di fuori di qualsiasi potere processuale del
Giudicante;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

P. T. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 21 aprile 2015.

contestuale pronunzia di dissequestro;

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