Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20709 del 21/03/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 20709 Anno 2016
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: MORELLI FRANCESCA

sul ricorso proposto da:
MOUJAHED OMAR N. IL 26/01/1980
avverso la sentenza n. 3575/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA del 15/12/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/03/2016 la relazione fatta
dal Consigliere Dott. FRANCESCA MORELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. AGNELLO ROSSI
che ha concluso per e
c„.„1.0…..,y, 61,2

Uditi difensor Avv.;

PAAL L i .”JkLeiR)

(2,

alL1L/ì-

Data Udienza: 21/03/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, La Corte d’Appello di L’Aquila ha parzialmente
riformato la sentenza del Tribunale di Lanciano del 5.6.13, pronunciata nei
confronti di Moujahed Omar, rideterminando la pena a costui inflitta in ordine ai

delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sull’aggravante contestata
(pluralità di fatti di bancarotta).
1.1. I giudici di appello evidenziano che l’imputato era stato amministratore unico
della s.r.l. GETEC, dichiarata fallita il 2.2.11, dal 3.11.09 alla data del fallimento,
che non erano stati ritrovati i libri contabili, non erano stati depositati i libri sociali,
non erano stati presentati i bilanci 2008- 2009, erano state prelevate tutte le some
depositate sui conti correnti e non erano stati rinvenuti i beni sociali risultanti
dall’ultimo bilancio.
Analoghi fatti erano stati accertati con riferimento alla s.r.l. GEPLA, anch’essa
dichiarata fallita con sentenza del 2.2.11, di cui il Moujahed era stato
amministratore sempre nello stesso periodo.
Le condotte illecite vengono addebitate al solo Moujahed e non alla precedente
amministratrice, Caporale Raffaella, coimputata e assolta in esito al giudizio di
appello, dal momento che gli indebiti prelevamenti e la mancanza dei beni
strumentali e delle scritture contabili erano stati accertati nel periodo in cui
soltanto l’uomo era amministratore delle due società.
2. Propone ricorso l’imputato personalmente deducendo, con il primo motivo, vizi
motivazionali e violazione di legge in quanto i giudici di merito avrebbero fondato il
giudizio di responsabilità sulla base delle sole dichiarazioni del curatore
fallimentare, senza accertare se Moujahed avesse svolto un effettivo ruolo di
amministratore o fosse una mera “testa di legno”.
2.1. Con il secondo motivo si evidenzia la contraddittorietà della motivazione in
ordine alla natura e funzione della sentenza dichiarativa di fallimento.
2.2. Con il terzo motivo si rileva l’assenza di motivazione in ordine all’elemento
soggettivo del reato.

1

reati di bancarotta patrimoniale e documentale continuata, previa concessione

2.3.Con il quarto motivo si deduce il vizio motivazionale circa il giudizio di valenza
delle attenuanti generiche.

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto nei motivi di appello non era
contenuta alcuna doglianza in merito alla ritenuta qualifica dell’imputato quale
effettivo amministratore o piuttosto mera “testa di legno”, di tal che, in adesione al
principio devolutivo dell’appello, il giudice di secondo grado non ha esaminato il
punto specifico della sentenza del Tribunale ( in tal senso vedi Sez. 5, Sentenza n.
48416 del 06/10/2014 Rv. 261029 e precedenti conformi: N. 22362 del 2013 Rv.
255940, N. 28514 del 2013 Rv. 255577).
2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la sentenza

dichiarativa di fallimento è elemento costitutivo del reato ( Sez.1 n.1825 del
6.11.06 Rv.235793) e non è soggetta al sindacato del giudice penale quanto al
presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell’impresa ed ai presupposti
soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell’imprenditore ( S.U.
n.19601 del 28.2.08 Rv.239398).
2.1. Le relazioni del curatore fallimentare sono ammissibili come prova
documentale e le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti
nel processo penale al fine di ricostruire le vicende amministrative della società
( Sez.5 n.39001 del 9.6.04 Rv.229330)
3. Le censure in punto insussistenza dell’elemento soggettivo del reato sono
assolutamente generiche e non svolgono alcuna funzione di critica argomentata
rispetto alle motivazioni della sentenza di appello, che attengono alla sicura
riconducibilità dei prelevamenti all’imputato ed all’ovvia constatazione che la
sottrazione delle scritture contabili sia da porre in relazione con tali distrazioni, non
essendovi alcun elemento per affermare che la precedente amministratrice non
avesse consegnato le scritture contabili al ricorrente.
4. Il giudizio di equivalenza fra l’aggravante contestata e le attenuanti generiche è
motivato con riferimento ai dati di fatto enunciati, valutati in favore dell’imputato,

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

che evidentemente hanno bilanciato, neutralizzandoli, gli elementi negativi
valorizzati dal primo giudice ( l’avere precedenti penali per detenzione di
stupefacente).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 21 marzo 2016
Il Presidente

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA