Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20708 del 21/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20708 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TRAVERSO ERMANNO N. IL 28/04/1954
avverso la sentenza n. 12761/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di TORINO, del 06/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 21/04/2015
Traverso Ermanno ricorre avverso la sentenza 6.3.14, emessa dal G.u.p. del Tribunale di Torino ai
sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di bancarotta fraudolenta,
ritenuta la continuazione con i fatti di reato di cui alla sentenza, emessa ex artt.444 ss. c.p.p. dal
Tribunale di Catania il 26.10.10 e valutato come più grave il reato di cui all’art.223, commi 1 e 2,
1.fall. oggetto del presente procedimento, concesse attenuanti generiche prevalenti anche sulla
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’ art.606,
comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere il giudice pronunciato sentenza assolutoria ex art.129 c.p.p. ,
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129
c.p.p., facendo riferimento al contenuto della relazione del curatore fallimentare, a quello della
consulenza tecnico-contabile e alla documentazione bancaria acquisita.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
contestata recidiva, la pena di anni tre e mesi otto di reclusione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 21 aprile 2015