Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20707 del 21/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20707 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOINE MARIA GRAZIELLA NATALINA N. IL 16/12/1946
avverso la sentenza n. 1/2013 TRIBUNALE di TORINO, del
24/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 21/04/2015

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza il Tribunale di Torino ha confermato la

sentenza di prime cure che aveva condannato Boine Maria Graziella Natalina per
i reati di ingiurie e minacce in danno di Garrou Gemma;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

motivazione con particolare riferimento all’affermazione della penale
responsabilità;
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il relativo motivo si
sostanzia in una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie sulla pretesa
inaffidabilità delle dichiarazioni della parte offesa, perchè non è possibile più
svolgere tale attività avanti questa Corte di legittimità; trattasi inoltre di
doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente
motivazione offerta sul punto dal Giudice del merito che ha vieppiù riscontrato le
suddette dichiarazioni;
– il giudicante ha correttamente applicato la costante giurisprudenza di
legittimità sul punto secondo la quale le regole, dettate dall’articolo 192, comma
terzo cod.proc.pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le
quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento
dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata
da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e
dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere
più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni
di qualsiasi testimone (v. da ultimo, Cass. Sez. Un. 19 luglio 2012 n. 41461);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

1

l’imputata, a mezzo del proprio difensore, denunciando una illogicità della

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 21 aprile 2015.

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