Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20706 del 21/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20706 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BANNAN SAID N. IL 22/09/1987
BIANCARDI ALESSIA N. IL 04/05/1993
avverso la sentenza n. 6388/2013 TRIBUNALE di TORINO, del
21/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/04/2015

Bannan Said e Biancardi Alessia ricorrono avverso la sentenza 21.1.14, emessa dal Tribunale di
Torino ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata, per il reato di furto ‘aggravato
continuato in concorso, concesse attenuanti generiche e quella di cui all’art.62 11.4 c.p. con il criterio
della prevalenza, la pena — condizionalmente sospesa per entrambi – di mesi due, giorni venti di
reclusione ed € 120,00 di multa ciascuno.

comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere il giudice motivato in ordine alla insussistenza di ipotesi per
una pronuncia assolutoria ex art.129 c.p.p., né riguardo alla qualificazione giuridica del fatto e alla
congruità della pena applicata.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento al contenuto del verbale di arresto in flagranza
degli imputati.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 21 aprile 2015

Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

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